10/01/2020 – Incompatibilità del sindaco

Incompatibilità del sindaco

Oggetto
Incompatibilità del sindaco
Massima
Nei confronti del sindaco, il cui fratello risulta appaltatore di lavori di manutenzione di un immobile comunale, si configura la causa di incompatibilità di cui all’art. 61, comma 1 bis, del D.Lgs. 267/2000 secondo cui “non possono ricoprire la carica di sindaco o di presidente di provincia coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore”.
Funzionario istruttore
BARBARA RIBIS

barbara.ribis@regione.fvg.it

Parere espresso da
Servizio elettorale, Consiglio delle autonomie locali e supporto giuridico agli enti locali
Testo completo del parere
Il Comune chiede un parere in merito all’esistenza di una causa di incompatibilità per il sindaco atteso che suo fratello, titolare di una ditta individuale, è risultato aggiudicatario di una gara indetta dall’Ente per l’esecuzione di lavori di manutenzione di un fabbricato di proprietà comunale.

Con riferimento al quesito posto viene in rilievo la norma di cui all’articolo 61, comma 1 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ai sensi della quale: “Non possono ricoprire la carica di sindaco o di presidente di provincia coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore”.

Il Ministero dell’Interno, in un proprio parere[1], ha rilevato che: “Solo per coloro che intendono ricoprire la carica di sindaco o di presidente della provincia, è prevista un’ipotesi d’incompatibilità, specificamente loro dettata dall’art. 61, comma 1bis, del D. Lgs. n. 267/2000, che impedisce di ricoprire le due cariche a coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali. La previsione si aggiunge a quella comune di cui all’art. 63, comma 1, n. 2, del T.U.O.E.L. e colpisce i citati amministratori anche in assenza di un vantaggio diretto o indiretto che possa essere imputato loro personalmente, ma rimanga esclusivo del parente che gestisce l’appalto o il servizio, a maggior salvaguardia del principio d’imparzialità dell’azione amministrativa e per porre al riparo coloro che svolgono una pubblica funzione dal sospetto di essere influenzati da interessi confliggenti con quelli del comune”[2].

Attesa la chiarezza del dettato letterale della disposizione in esame, si ritiene che si configuri l’indicata causa di incompatibilità per il sindaco il cui fratello (parente in linea collaterale di secondo grado) risulta appaltatore di lavori di manutenzione di un immobile comunale. Tale conclusione rimane ferma indipendentemente dalle modalità di svolgimento della gara, alla quale il fratello poteva, com’è avvenuto, regolarmente partecipare e prescinde, altresì, dalla considerazione che l’applicazione di una norma siffatta potrebbe creare, di fatto, seri disagi e difficoltà nel reperimento di imprese che svolgano determinati lavori o servizi in realtà comunali dalle ridotte dimensioni demografiche e connotate da una peculiare posizione geografica.

Per completezza espositiva si ricorda che il comma 1 bis dell’articolo 61 TUEL è stato aggiunto dall’articolo 7, comma 1, lett. b-bis), n. 3), del decreto legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità, avvenuta con sentenza 31 ottobre 2000, n. 450, dell’articolo 61, n. 2, TUEL nella parte in cui prevedeva la medesima fattispecie quale causa generatrice di ineleggibilità alla carica di sindaco[3].

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[1] Ministero dell’Interno, parere del 25 maggio 2010.

[2] Prosegue l’indicato parere rilevando che: “Per tutti gli altri amministratori non è posta invece analoga disposizione, per cui la possibilità di conflitto fra gli interessi del consigliere e quelli del Comune non può essere presunta dall’esistenza di un rapporto di parentela con l’amministratore di un’impresa che opera in servizi o appalti dell’Ente, ma va accertata adeguatamente”.

[3] La Corte costituzionale, in altri termini, aveva cancellato dall’ordinamento una previsione legislativa che aveva finito per considerare più grave il fatto che il candidato alla carica di sindaco avesse un rapporto di parentela o affinità con un appaltatore (e, quindi, causa di ineleggibilità, ex articolo 61, n. 2, TUEL testo precedente) rispetto a quello di essere egli stesso appaltatore in proprio di lavori o servizi comunali (e, quindi, causa di incompatibilità, ex articolo 63, comma 1, num. 2, TUEL). Nel rispetto di quanto deciso dalla Corte Costituzionale è successivamente intervenuto il decreto legge 80/2004 che ha aggiunto, come sopra già riportato, il comma 1 bis dopo il comma 1 dell’articolo 61 del D.Lgs. 267/2000.

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