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Accesso civico generalizzato: riconoscibile nei confronti dell’offerta dell’aggiudicatario di un appalto
08 Gen, 2020
Nella Sentenza n. 5837 del 10 dicembre 2019 del Tar Napoli, i Giudici chiariscono che non tutta la materia dei contratti pubblici può essere sottratta alla “conoscenza diffusa” di cui al Dlgs. n. 33/2013 in quanto materia nella quale è più elevato il rischio corruzione (ricompresa tra le aree più a rischio di cui all’art. 1, comma 16, della Legge n. 190/2012). Pertanto, allorquando la gara si è conclusa (e non si ravvisino ragioni di riservatezza in ragione del tipo di appalto o con riguardo ad alcune parti dell’offerta tecnica), l’offerta dell’aggiudicataria, benché proveniente dal privato, rappresenta la “scelta” in concreto operata dall’Amministrazione e l’accesso generalizzato costituisce lo strumento da assicurare in generale ai cittadini per conoscere e apprezzare appieno la “bontà” della scelta effettuata inclusi naturalmente e a fortiori i partecipanti alla gara (allorquando non possono più vantare un interesse “qualificato”) nonchè i soggetti in senso lato interessati alla gara, che avranno le cognizioni e le competenze per effettuare un vero “controllo” esterno e generalizzato sulle scelte effettuate dall’Amministrazione. L’offerta selezionata diventa, così, la “decisione amministrativa” controllabile da parte dei cittadini. All’accesso civico generalizzato si applicano, in ragione del rinvio operato dall’art. 5-bis, comma 3, del Dlgs. n. 33/2013, solo le puntuali limitazioni di cui all’art. 53, del Dlgs. n. 50/2016 poste a tutela della gara stessa e dei partecipanti (c.d. “limiti assoluti”). Il test del pregiudizio concreto, da applicare per delimitare la conoscenza generalizzata di cui all’art. 5-bis, comma 2, del Dlgs. n. 33/2013, impone che il pregiudizio non deve essere solo affermato, ma anche dimostrato. Inoltre, il test del pregiudizio concreto impone che il nesso di causalità che lega questo alla divulgazione deve superare la soglia del “meramente ipotetico” per emergere quale “probabile”, sebbene futuro. Quindi l’Amministrazione, nel rigettare una richiesta di ostensione, deve dimostrare che la stessa pregiudicherebbe l’interesse da tutelare ovvero che ciò sarebbe “molto probabile”.

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