08/01/2020 – Sull’applicabilità del divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici scaduti agli affidamenti delle società in house

Sull’applicabilità del divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici scaduti agli affidamenti delle società in house

Il divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici scaduti, mirando ad evitare surrettizie deroghe all’evidenza pubblica, costituisce un principio generale dell’ordinamento, europeo e nazionale, che si applica anche agli affidamenti delle società in house in ragione del fatto che le società in house ex art. 133, lett. e), n. 1 cod. proc. amm. sono comunque tenute, nella scelta del contraente, al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica.

 
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Pubblicato il 16/12/2019
N. 01364/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00683/2016 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 683 del 2016, proposto da

Etra S.p.A. Energia Territorio Risorse Ambientali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberta Bognolo, Maurizio Ferlini, Elisa Orlandini, con domicilio eletto presso lo studio Roberta Bognolo in Venezia, San Marco, 4325;

contro
Itas Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni Soc. Mutua di Ass.Ni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Fabrizio Chiaranz, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
per l’accertamento
e la declaratoria di nullità – per l’annualità 2010 – delle polizze di Responsabilità civile ambientale n. 1004.1005000250, 1004.1005000256 e 1004.1005000257 (emesse da Royal & SunAlliance Assicurazioni-Sun Insurance Office Ltd, Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia in data 31.12.2008 e aventi durata annuale) stante l’assenza di una manifestazione di volontà da parte degli organi competenti di ETRA S.p.A. volta a disporre la rinnovazione dei predetti rapporti contrattuali scaduti in data 31.12.2009;
– la declaratoria di inefficacia del pagamento dei premi relativi alle tre predette polizze di Rc ambientale per l’annualità 2010 – pari a complessivi € 25.682,00 – intervenuto in data 15.1.2010, con accertamento del diritto di ETRA S.p.A. ad ottenere la ripetizione di quanto versato indebitamente senza titolo all’assicuratore;
– la condanna di ITAS-Società Mutua di Assicurazioni alla corresponsione in favore di ETRA S.p.A. della complessiva somma di € 25.682,00, oltre interessi legali maturati e maturandi sino all’effettivo soddisfo.
 
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Itas Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni Soc. Mutua di Ass.Ni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2019 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
 
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, società in house che gestisce servizi pubblici locali, ha impugnato la clausola negoziale che prevede il rinnovo tacito, per l’anno 2010, dei contratti di assicurazione stipulati con la resistente, deducendone la nullità per violazione di norme imperative e chiedendo la ripetizione delle somme indebitamente versate.
La resistente ha svolto numerose eccezioni di rito e chiesto, nel merito, il rigetto delle avverse pretese.
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito sinteticamente esposte.
La controversia rientra nella giurisdizione dell’intestato G.A. ex art. 133 comma 1 lett. e), n. 2, c.p.a., che devolve giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture.
Non è applicabile l’istituto della litispendenza, disciplinato dall’art. 39 c.p.c., che postula non solo l’identità della controversia, bensì la sua pendenza dinanzi a giudici diversi appartenenti al medesimo plesso giurisdizionale, non essendo configurabile invece tra giudizi instaurati in diversi ambiti giurisdizionali, rispetto ai quali l’eventuale e potenziale conflitto può risolversi solo attraverso regolamento di giurisdizione, oppure denunciando il conflitto di giurisdizione (cfr. Cons. St., Sez. IV, sentenza 6 dicembre 2013, n. 5820; Cass., Sez. V, 30 luglio 2007, n. 16834; Cass, Sez. VI, 24 luglio 2013, n. 18024).
Non sussistono i presupposti per disporre la sospensione necessaria del presente giudizio in attesa della definizione, con sentenza passata in giudicato, della parallela causa civile intentata dalla società assicuratrice per ottenere il pagamento dei premi non corrisposti da Etra, non essendo la causa civile di inadempimento contrattuale pregiudiziale, in senso tecnico-giuridico, rispetto alla presente causa amministrativa in cui si fa valere la nullità del rinnovo tacito del contratto (semmai la questione relativa alla validità del rinnovo tacito del contratto pubblico costituisce un necessario antecedente logico-giuridico della questione circa la sussistenza di un inadempimento contrattuale, ma non viceversa).
Va, altresì, respinta l’eccezione con cui la resistente deduce l’inammissibilità (rectius: irricevibilità) del ricorso, per non avere la ricorrente agito entro il termine decadenziale di 180 giorni previsto dall’art. 31, comma 4, c.p.a..
L’eccezione è infondata poichè il predetto termine decadenziale di 180 giorni si riferisce alla “nullità dei provvedimenti amministrativi” prevista dall’art. 21 septies L. n. 241/1990, ma non alle “nullità negoziali”, che non sono soggette a termini di decadenza o prescrizione (arg. ex art. 1422 c.c., secondo cui l’azione per far dichiarare la nullità di un contratto o di una singola clausola non è soggetta a prescrizione, salvo gli effetti dell’usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione).
Nel merito il ricorso è fondato.
La Etra S.p.A. è una società in house providing, come desumibile dai numerosi documenti prodotti agli atti e come già riconosciuto da A.V.C.P. (ora A.N.A.C.) , e da numerose altre Autorità pubbliche.
La resistente non ha, in ogni caso, specificamente contestato la sussistenza dei requisiti costitutivi dell’in house – partecipazione pubblica totalitaria, controllo analogo, attività prevalente – svolgendo sul punto deduzioni del tutto generiche.
In quanto società in house, Etra S.p.A. è tenuta all’espletamento di procedure di evidenza pubblica per l’acquisto dei servizi assicurativi e delle altre prestazioni di cui necessita (cfr. C.d.S., sez. V, 30 aprile 2009, n. 2765, secondo cui le società in house – configurabili in termini sostanziali come organo dell’amministrazione controllante – sono tenute ad osservare, per i propri affidamenti “a valle”, i principi e le norme dell’evidenza pubblica; principio poi codificato dall’art. 133, lett. e), n. 1, c.p.a. e dall’ art. 16, ultimo comma, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e, recentemente, ribadito da Tar Veneto, Sez. I, 4/ 11/ 2019, n. 1186, cui si rinvia per ulteriori approfondimenti circa l’obbligo delle società in house di acquistare lavori, servizi e forniture mediante procedure di evidenza pubblica).
Il rinnovo tacito di un contratto pubblico è vietato dall’ordinamento, risolvendosi in una forma di trattativa privata, al di fuori delle ipotesi tassative ammesse dalla normativa europea e nazionale.
Dispone, in particolare, l’art. 57, co. 7, del d.lgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis, che “E’ in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli”: la norma ha carattere imperativo in quanto mira ad evitare che un’ eccessiva durata dei rapporti in corso impedisca ad altri operatori economici di inserirsi in quel determinato mercato, in violazione dei principi di matrice comunitaria di tutela della concorrenza e di libera circolazione delle persone e delle merci.
Per quanto sin qui esposto – ribadito che il divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici scaduti, mirando ad evitare surrettizie deroghe all’evidenza pubblica, costituisce un principio generale dell’ordinamento, europeo e nazionale, applicabile alla generalità dei contratti pubblici – il ricorso va accolto.
All’accoglimento del ricorso consegue la declaratoria di nullità della clausola negoziale che prevede il rinnovo tacito dei contratti di assicurazione per cui è causa, la dichiarazione di inefficacia di tali contratti successivamente alla loro scadenza (31.12.2009) e l’obbligo per la società assicuratrice di restituire i premi indebitamente pagati (se e in quanto effettivamente corrisposti da Etra), oltre accessori di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Condanna la resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in € 3000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2019 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Alessandra Farina, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore
Mara Spatuzzi, Referendario
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ESTENSORE
 
IL PRESIDENTE
Marco Rinaldi
 
Alessandra Farina
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO

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