08/01/2020 – La bolletta idrica si prescrive in due anni 

La bolletta idrica si prescrive in due anni 
di R. Do. – Il Sole 24 Ore – 07 Gennaio 2020 
 
Da quest’ anno anche il diritto all’ esazione degli importi riportati nelle bollette del servizio integrato idrico è soggetto al termine di prescrizione biennale, al posto di quello quinquennale previsto dall’ articolo 2948, comma 1, n.4 del Codice civile. Si tratta dell’ ultimo step previsto dalla «norma Baldelli» nella legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017, articolo 1, comma 4) che, già per il 2019, aveva ridotto il termine di prescrizione per le fatture emesse per gas ed elettricità.
La norma, oltre a ridurre da cinque a due anni la tempistica delle aziende per allineare quanto pagato dall’ utente al consumo effettivo rilevato dal contatore, prevede che l’ utente che presenti un reclamo riguardante il conguaglio avrà diritto alla sospensione del pagamento finché non sarà stata verificata la legittimità della condotta dell’ operatore. E otterrà entro tre mesi il rimborso per indebito conguaglio.
Arera è intervenuta con la delibera 547/2019/R/idr, stabilendo che la disciplina si applica: alle fatture la cui scadenza sia successiva al 1°gennaio 2020 (articolo 1, comma 10) e solo qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo non derivi da responsabilità accertata dell’ utente (articolo 1, comma 5). La prescrizione decorre dalla scadenza dell’ ultimo dei termini utili posti al Gestore per la fatturazione del servizio erogato, in quanto prima di tale data questi non può pretendere l’ adempimento della prestazione (Cassazione, ordinanza 6966/2018).

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