08/01/2020 – Acqua limitata o sospesa a chi non paga per un anno 

Acqua limitata o sospesa a chi non paga per un anno 
di Rosario Dolce – Il Sole 24 Ore – 07 Gennaio 2020
Dal 2020 nuove regole per la sospensione del servizio integrato idrico e la prescrizione delle bollette: l’ Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera), con la delibera 311/2019/R/idr, ha stabilito le direttive per la gestione della morosità nel servizio idrico integrato (Sii), applicabili dal 1° gennaio 2020. Le regole dovranno essere applicate uniformemente in tutta Italia, nel caso di mancati pagamenti da parte degli utenti del settore idrico e riguarderanno anche le utenze intestate ai condomìni e agli enti pubblici.
Il recupero dei crediti In particolare, la delibera disciplina l’ espletamento delle procedure di sollecito e di costituzione in mora per l’ utente moroso. Il provvedimento prevede che l’ intervento di sospensione della fornitura possa essere eseguito solo dopo: 1) il mancato pagamento di fatture che complessivamente siano superiori a un importo pari al corrispettivo annuo (riferito all’ annualità precedente all’ anno di costituzione in mora) dovuto dall’ utente moroso, relativamente alla fascia di consumo a tariffa agevolata; 2) l’ intervento di limitazione della fornitura, qualora tecnicamente fattibile, volto ad assicurare un flusso di acqua erogata tale da garantire il quantitativo minimo vitale (50 litri per abitante al giorno); 3) l’ invio, da parte del gestore, di una comunicazione con le motivazioni dell’ eventuale impossibilità tecnica di limitare la fornitura.
Limitazioni e sospensioni Al verificarsi delle condizioni per procedere alla sospensione e se sia tecnicamente possibile l’ installazione del riduttore di flusso, è stata prevista la limitazione/sospensione della fornitura in via differenziata, a seconda del livello di morosità. Nei casi più gravi è stata, invece, prevista la disattivazione della fornitura.
Utenze condominiali Quanto alle utenze condominiali, la delibera prevede che il gestore non possa più attivare la procedura di limitazione/sospensione o disattivazione della fornitura idrica a fronte di pagamenti parziali, a condizione che questi pagamenti siano: a) effettuati entro i termini previsti nella comunicazione di messa in mora e in un’ unica soluzione; b) pari almeno alla metà dell’ importo complessivo dovuto. Il provvedimento riconosce, infine, al gestore la facoltà di procedere alla limitazione/sospensione o disattivazione della fornitura se, entro sei mesi dall’ avvenuto pagamento parziale, non si provveda al saldo dell’ importo dovuto. Una norma che va letta, però, insieme a quella che regola la prescrizione delle bollette (si veda l’ articolo qui a fianco)

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto