07/01/2020 – Negli appalti sotto soglia gestore obbligato a ruotare 

Negli appalti sotto soglia gestore obbligato a ruotare 
di Guglielmo Saporito – Il Sole 24 Ore – 04 Gennaio 2020
La rotazione tra imprese che partecipino ad appalti pubblici tiene desta l’ attenzione nei settori delle forniture e dei servizi: l’ obbligo di ruotare, nelle gare sotto soglia, impedisce la partecipazione del gestore uscente, che non va consultato, per evitargli vantaggi o rendite di posizione. Il principio è applicato dal Tar Bologna (20 dicembre 2019 n. 993), poco prima delle nuove soglie comunitarie per servizi e forniture, che dal 1° gennaio 2020 passano a 214mila euro (139mila euro per gare dello Stato e 428mila euro nei settori elettricità, acqua e trasporti). Il caso esaminato dal Tar riguarda il servizio elaborazione paghe dei dipendenti da un’ Unione di Comuni: la gara era stata vinta dal gestore uscente, generando il ricorso di altri concorrenti, secondo i quali il precedente fornitore del servizio non doveva proprio essere invitato.
In effetti, il codice dei contratti (50/2016) impone la rotazione tra imprese (articolo 36), per evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente: una posizione di vantaggio può infatti derivare dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento, nei mercati in cui il numero di operatori economici attivi non è elevato. Al fine quindi di agevolare l’ ingresso delle piccole e medie imprese e di favorire opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, il principio in questione comporta, in linea generale, che l’ invito all’ affidatario uscente riveste carattere eccezionale.
La rotazione, secondo la linea guida Anac n. 4 (marzo 2018), non opera tuttavia quando, in una procedura aperta, la stazione appaltante non limiti il numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione, e può essere evitata se la stazione appaltante motiva la scelta ricadente sull’ affidatario precedente, in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione del precedente rapporto contrattuale, dall’ esecuzione a regola d’ arte, del rispetto dei tempi e dei costi pattuiti. Secondo l’ Anac, inoltre, la rotazione impedirebbe la partecipazione anche dell’ impresa che abbia partecipato ad una precedente tornata contrattuale risultando sconfitta, a meno che non si motivi sulle circostanze di opportunità che inducano a consultare nuovamente anche precedenti partecipanti (ad esempio, la qualità della prestazione che può essere offerta).
Nel caso specifico, il Tar Bologna ha osservato che il pregresso servizio paghe riguardava solo tre degli otto Comuni appartenenti all’ Unione, e quindi non vi era un servizio sovrapponibile , bensì un’ attività di nuova istituzione, priva di precedente gestore. Di recente, lo stesso Consiglio di Stato (7539/2019) ha annullato un servizio di manutenzione cimiteriale, erroneamente affidato al precedente gestore dopo una gara con tre soli concorrenti, mentre il Tar Lazio (12614/2019) precisa che non può intendersi “precedente gestore” l’ impresa che, nel settore del verde pubblico, ha svolto limitati servizi per motivi di urgenza e per soli tre mesi.

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