03/01/2020 – Progressioni economiche: legittimità della decorrenza nell’anno di sottoscrizione del Contratto decentrato

Progressioni economiche: legittimità della decorrenza nell’anno di sottoscrizione del Contratto decentrato
02 Gen, 2020 by Redazione
L’Aran, con il recente Parere pubblicato sul sito in data 20 dicembre 2019 (Orientamento applicativo Cfl_69) ha fornito chiarimenti in merito alla legittimità della decorrenza retroattiva delle “peo”.
Secondo quanto espressamente stabilito dall’art. 16, comma 7, del Ccnl. “Funzioni locali” 21 maggio 2018, l’attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell’anno nel quale viene sottoscritto il Contratto integrativo che prevede l’attivazione dell’istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie.
Conseguentemente, se il Contratto integrativo che prevede le nuove progressioni economiche è stato sottoscritto definitivamente, presso l’Ente, ad esempio nell’anno 2018, le stesse non avrebbero potuto avere decorrenza antecedente al 1° gennaio del 2018 (ma avrebbero potuto avere anche una diversa data del 2018, successiva al 1° gennaio, che le parti avranno ritenuto opportuno a tal fine prevedere).
Se pertanto, nel caso concreto sottoposto, il Contratto integrativo dell’Ente è stato sottoscritto in data 31 dicembre 2018, e sulla base degli accordi in esso contenuti la decorrenza delle progressioni orizzontali è stata fissata alla data del 1° giugno 2018, tale disciplina può ritenersi coerente con le previsioni del citato art. 16, comma 7, del Ccnl. 21 maggio 2018, anche qualora la procedura di attribuzione con la relativa graduatoria si sia conclusa nell’anno successivo.
Per completezza informativa, l’Agenzia ricorda che le posizioni economiche “nuove” “D7”, “C6”, “B8” e “A6”, previste dalla Tabella C allegata al Ccnl. 21 maggio 2018, non possono avere comunque decorrenza anteriore al 1° aprile 2018, dato che esse sono state istituite dalla Contrattazione collettiva nazionale solo da tale data.

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