02/01/2020 – Servizi sociali e Linee guida Anac: un matrimonio che non s’ha da fare

Servizi sociali e Linee guida Anac: un matrimonio che non s’ha da fare
Consiglio di Stato, sez. consultiva, parere n. 03235 del 27/12/2019
Scritto da Elvis Cavalleri 28 Dicembre 2019
Come noto l’Anac ha posto in consultazione le linee guida recanti “indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali” (consultabili qui), che sono successivamente state sottoposte al parere del Consiglio di Stato.
Le citate Linee guida parevano discostarsi su diversi punti dal noto (e severo) parere del Consiglio di Stato (Cons. St., comm. spec., 20 agosto 2018, n. 2052), proponendosi di introdurre elementi di maggiore elasticità, con particolare riferimento al coordinamento tra Codice appalti e Codice del terzo settore (si pensi alla co-progettazione, o ai rimborsi per il sistema di convenzioni).
Il che era chiaramente visto di buon occhio dagli operatori di settore, in quanto è evidente che i servizi sociali, stante la loro delicatezza e l’importante aspetto relazionale che ad essi è sotteso, non possono essere imbrigliati in un rigido reticolo di norme, ed essere equiparati, a mero titolo d’esempio, ad una fornitura di cateteri.
L’atteso parere, parimenti severo, è stato pubblicato in data 27/12/2019, con numero 3235 (consultabile qui).
Non è iperbolico affermare che una parafrasi non del tutto scorretta potrebbe avere il seguente tenore: che l’Anac si occupi di trasparenza e anticorruzione!
Rinviando all’integrale lettura del documento, i punti salienti possono essere così riassunti.
  1. post sblocca cantieri il potere di adottare linee guida vincolanti è limitato alle ipotesi in cui le norme del codice dei contratti pubblici espressamente rinviino all’apporto attuativo o integrativo dell’Autorità.
  2. il residuo potere delll’ANAC di suggerire soluzioni interpretative o prassi applicative attraverso gli strumenti di regolazione flessibile non muniti di efficacia obbligatoria previsti deve ammettersi esclusivamente con riferimento alle disposizioni che disciplinano le procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con esclusione di tutte le materie che esulano dal perimetro ora indicato, per le quali l’ANAC non ha il potere di adottare linee guida, nemmeno di tipo non vincolante.
La conclusione di dette premesse è tranciante: la bozza di Linee guida è rispedita al mittente.
Il Consiglio di Stato a chiare lettere statuisce che gli istituti disciplinati dal Codice del Terzo settore non possono rientrare nel campo di operatività delle linee guida non vincolanti.
Non si può non sottolineare come fosse proprio la parte IV delle Linee guida, giustappunto rubricata “Gli istituti previsti dal codice del terzo settore e dalla normativa speciale”, a destare il maggiore interesse tra gli interpreti, considerando la non particolare difficoltà esegetica degli altri istituti trattati dal documento. Parte che pare tuttavia inesorabilmente destinata all’espunzione!
Sotto altro profilo l’invito all’Authority è quello di verificare la compatibilità delle linee guida con le disposizioni del predetto regolamento unico, in considerazione del fatto che alcuni istituti trattati nelle linee guida saranno oggetto di disciplina da parte del predetto regolamento.
Infine l’ulteriore rimando all’Anac ha sempre segno negativo: va rimeditata la soluzione prospettata dal paragrafo 1.6 delle linee guida, in base alla quale “alle concessioni di servizi sociali si applicano le disposizioni indicate all’articolo 164 del codice dei contratti pubblici”, in quanto ciò si pone in contrasto con il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi (c.d. gold plating), che esclude l’applicabilità di una disciplina aggravata introdotta attraverso le linee guida.
Dai fiori d’arancio ai crisantemi: l’epitaffio delle Linee guida sui servizi sociali reca data 27/12/2019 e parere n. 03235.

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