26/02/2020 – Milleproroghe, mille arretramenti sul percorso dell’ammodernamento della PA

Milleproroghe, mille arretramenti sul percorso dell’ammodernamento della PA
L. Oliveri (La Gazzetta degli Enti Locali 26/2/2020)
 
“Una riforma dei segretari comunali è per sempre. Dal 1997, epoca della riforma Bassanini da cui hanno tratto origine molti dei mali della pubblica amministrazione, ritocchi più o meno sotto traccia dello status dei segretari comunali ve ne sono stati moltissimi.

Dalla configurazione della carriera attraverso gli accessi ed i corsi di ammissione alle categorie superiori, alla specificazione delle categorie in caso di Unioni di Comuni.

Fino al tentativo di abrogazione, originato nel 2014 dalla famosa “lettera aperta” degli allora Presidente del consiglio e Ministro della Funzione pubblica, sfociata poi nel disegno di decreto legislativo di riforma della dirigenza pubblica, contenente appunto la cancellazione dei segretari in favore del fantomatico “dirigente apicale”, fortunatamente naufragata.

Ma, tra circolari, contratti collettivi e interpretazioni sempre un po’ ellittiche dell’Agenzia prima e del Ministero dell’interno, adesso, lo status dei segretari risulta sempre e da sempre molto travagliato.

In effetti, per anni i concorsi per l’accesso sono rimasti bloccati. Nel periodo tra 2014 e 2016, ben tre anni, nella convinzione assoluta quanto errata che i segretari sarebbero stati aboliti, vi è stata una chiusura quasi totale ai nuovi ingressi. Si è clamorosamente perseguita la strada dell’estinzione per consunzione. Fino a rendere nel 2020 la situazione insostenibile: troppe le sedi di segreteria vacante.

Così, si dà spazio ad idee di fantasia. Invece si seguire la strada maestra, cioè la massima estensione possibile dei posti nei concorsi già indetti, li si amplia di qualche unità (briciole) e si continua a coltivare, in fondo, un disegno abolizionista, mediante tortuose idee di assegnazione di funzioni a funzionari esterni come vicesegretari.

La legge di conversione del d.l. 162/2019 in proposito dispone: “Nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei comuni aventi una popolazione fino a 5.000 abitanti e, nel caso di convenzioni stipulate da comuni aventi complessivamente una popolazione fino a 10.000 abitanti, nei quali sia vacante la sede di segreteria, singola o convenzionata, qualora la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sia andata deserta e non risulti possibile assegnare un segretario reggente, a scavalco, con riferimento al contingente di personale in disponibilità, le funzioni attribuite al vicesegretario possono essere svolte, ai sensi della normativa vigente, su richiesta del sindaco, previa autorizzazione del Ministero dell’interno, per un periodo comunque non superiore a dodici mesi complessivi, da un funzionario di ruolo in servizio da almeno due anni presso un ente locale, in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, previo assenso dell’ente locale di appartenenza e consenso dello stesso interessato. Il sindaco è tenuto ad avviare una nuova procedura di pubblicizzazione per la nomina del segretario titolare entro i novanta giorni successivi al conferimento delle funzioni di cui al periodo precedente. Il funzionario incaricato è tenuto ad assolvere a un obbligo formativo di almeno 20 ore mediante la partecipazione a corsi, anche con modalità telematiche, secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo dell’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta salva la possibilità per il Ministero dell’interno di assegnare, in ogni momento, un segretario reggente anche a scavalco”.

Trascuriamo di entrare nel dettaglio della neolingua adottata dal legislatore e della pesantezza, complessità, involuzione del periodare e cerchiamo di capire quel che sopra è riportato.

Sembra di comprendere quanto segue:

1. per il prossimo triennio, i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti o convenzioni con popolazione fino a 10.000 abitanti;

2. se non riusciranno ad incaricare un segretario di ruolo dell’albo e non troveranno un reggente a scavalco;

3. potranno chiedere al Ministero dell’interno, che allo scopo deve autorizzare la cosa;

4. di far svolgere funzioni attribuite al vicesegretario;

5. ai sensi della normativa vigente;

6. ad un funzionario di ruolo presso “un ente locale”;

7. purchè questo sia in servizio da almeno due anni ed in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso (quale? Quello di segretario comunale, si immagina);

8. previo assenso dell’ente locale di appartenenza;

9. e previo anche assenso dello stesso funzionario interessato.

Pare sia il caso di soffermarsi su alcuni dei punti qui sopra esposti. Il 5.: il conferimento delle funzioni di vicesegretario viene qualificato come retto dalla “normativa vigente”. A ben vedere non esiste nessuna normativa vigente che consenta di attribuire le funzioni di vicesegretario per 12 mesi col sistema immaginato. Oltre tutto, le funzioni di cui si parla non sono quelle del vicesegretario, bensì quelle del segretario. Il vicesegretario, in quanto vicario, svolge le funzioni della posizione vicata, cioè quelle del segretario.

Il 6. La norma, di fatto, costruisce un sistema francamente piuttosto bizzarro, simile alla somministrazione di lavoro. L’ente locale, cioè, invece di attribuire la funzione vicaria ad un proprio dipendente, come pure permette espressamente l’articolo 97, comma 5, del d.lgs. 267/2000, chiede ad un altro ente locale di avvalersi di un funzionario di quest’ultimo, al quale far svolgere le funzioni di vicesegretario. Cioè, si introduce nell’ordinamento il concetto assurdo, secondo il quale la funzione vicaria di un ufficio viene fatta svolgere da un soggetto non appartenente ai ruoli dell’ente che di quella funzione vicaria abbia bisogno, ma da un funzionario appartenente ad altro ente, che viene “prestato”, per non dire, “somministrato”, a questo scopo.

Il punto 8.: ovviamente, si richiede che l’ente locale chiamato a “prestare” il funzionario sia senziente, e quindi acconsenta espressamente alla manovra. Non si capisce se il “prestito” del dipendente sia a tempo pieno, parziale o come regolarlo.

Il punto 9.: incredibile a dirsi, oltre ad essere d’accordo il comune che presta il funzionario, anche il medesimo funzionario deve essere d’accordo con il tutto! Chi l’avrebbe mai detto.

Soprattutto, il punto 7. Il funzionario dell’ente locale deve essere in servizio da almeno due anni ed “in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso”.

Ora, la funzione del segretario comunale è equiparabile a quella dirigenziale e per accedervi occorre superare un complesso concorso. Si badi bene: abbiamo scritto “superare” il concorso (ci torniamo poi).

Per accedere a funzioni o qualifiche dirigenziali, la normativa richiede un’esperienza lavorativa di almeno 5 anni in posizioni immediatamente inferiori alla qualifica dirigenziale.

Non si capisce perché, invece, per svolgere in modo prolungato e in deroga alla normativa vigente (altro che “ai sensi” di essa) le funzioni vicarie, che dovrebbero contenersi in 120 giorni, basti un’esperienza di soli due anni.

La disposizione, poi, come si nota, non correla in alcun modo l’esperienza lavorativa del vicesegretario in prestito allo svolgimento pregresso di funzioni comunque attinenti a quelle del segretario. Il vicario vero e proprio, quello previsto dall’articolo 97, comma 5, del TUEL, oltre a sostituire il titolare, ha il compito di coadiuvarlo: quindi, correntemente, supporta il titolare nell’espletamento delle funzioni e, in generale, è preposto all’area amministrativa o affari generali.

Invece, la norma è scritta in modo tale che il sindaco del comune privo di titolare di sede di segreteria “peschi” un funzionario in quanto tale, senza indicare in alcun modo vincoli – pur opportuni – sull’esperienza concreta di lavoro.

L’unico “vincolo” è il possesso dei requisiti per partecipare al concorso. Ma che titolo meritocratico è il possesso di requisiti per partecipare ad un concorso?

Chiunque disponga di un titolo di studio adeguato a partecipare ad un concorso possiede, ovviamente, dei titoli di partecipazione. Basta questa evenienza a creare una posizione giuridica differenziata? Ai fini della selezione e del merito, i concorsi valgono se vengono superati, non se si abbiano i requisiti astratti per parteciparvi. Nel lavoro pubblico lo spirito di De Coubertin, secondo il quale l’importante è partecipare, addirittura svilito a “l’importante è avere i requisiti, anche se nemmeno si partecipa” non conta nulla e non dovrebbe contare nulla.

Vogliamo, infine, credere davvero che 20 (venti!) ore di formazione siano equivalenti allo studio ed alla selezione previsti dai concorsi per l’accesso al ruolo di segretario comunale?

Almeno, la legge di conversione risolve il problema del trattamento economico nelle unioni di Comuni. L’articolo 16-ter, comma 11, della legge di conversione stabilisce che “La classe di segreteria delle convenzioni previste dall’articolo 98, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è determinata dalla somma degli abitanti di tutti i comuni convenzionati”.

Un decreto del Ministero dell’interno stabilirà le modalità e la disciplina di dettaglio per l’applicazione dei nuovi criteri di classificazione e la connessa disciplina della relativa fase transitoria, sono definite con decreto del Ministro dell’interno, da adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell’articolo 10, comma 7, lettera a), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 99 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

I nuovi criteri di classificazione si applicheranno alle convenzioni stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale indicato prima. Per le convenzioni stipulate sulla base dei nuovi criteri, ai segretari posti in disponibilità, titolari di sedi convenzionate, è corrisposto il trattamento economico in godimento presso l’ultima sede di servizio, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, con esclusione della retribuzione di posizione, che è riconosciuta nella misura pari a quella stabilita per il comune capofila.”

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