26/02/2020 – Conflitto di interessi ( potenziale ) del RUP. Non comporta necessariamente l’annullamento della gara.

Conflitto di interessi ( potenziale ) del RUP. Non comporta necessariamente l’annullamento della gara.
Tar Marche, Sez. I, 25/ 02/ 2020, n.136.
Scritto da Roberto Donati 25 Febbraio 2020
 
 
Significativa sentenza del Tar Marche, che si esprime su un caso di conflitto di interessi ( potenziale) del RUP.
La ricorrente, seconda classificata, impugna l’aggiudicazione denunciando, tra i vari motivi, il conflitto di interessi del RUP che ha gestito, seppure nella fase iniziale, il procedimento di verifica di anomalia dell’offerta aggiudicataria. Il RUP risulterebbe ex socio dipendente ( peraltro in aspettativa ) della cooperativa aggiudicataria.
Devono invece essere condivisi i successivi motivi III, IV e V, nella parte in cui denunciano il conflitto di interessi del RUP che ha gestito, seppure nella fase iniziale, il procedimento di verifica di anomalia dell’offerta aggiudicataria.
Al riguardo il Collegio osserva che il conflitto di interessi (ancorché potenziale) non può essere stato in qualche modo sanato dal fatto che, nel concreto, la valutazione di anomalia sia stata poi svolta da altri soggetti e che dott XXXX sia stato velocemente sostituito.
Il RUP ha sottoscritto l’iniziale ed articolata richiesta di giustificazioni (…………….), sulla quale si è sviluppato tutto l’ulteriore corso di un procedimento “inquinato”, fin dall’origine, da un conflitto di interessi poi formalmente riconosciuto dall’amministrazione.
Del resto risulterebbe lecito chiedersi per quale ragione il dott. XXXX, socio dipendente della XXXX dal 1997 al 2002 e poi collocato in aspettativa per intraprendere una nuova carriera nella pubblica amministrazione, abbia tuttavia atteso fino al 2019 per regolarizzare la sua posizione presso la citata Cooperativa, rassegnando formalmente le proprie dimissioni (si presume quindi anche con cessazione della qualità di mero socio).
Ciò non può tuttavia comportare, come chiede la ricorrente, l’annullamento integrale della gara e neppure l’esclusione “tout court” dell’aggiudicataria, ma comporta soltanto la ripetizione della valutazione di anomalia nel contraddittorio tra le parti ed eliminando ogni possibile situazione di conflitto di interessi.
Il ricorso viene accolto e gli atti di gara sono annullati, a partire dal Decreto di nomina del RUP. Viene dichiarata altresì l’inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more del giudizio.

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