25/02/2020 – Alla Corte costituzionale la legge regionale Lombardia che disciplina i canoni di locazione di alloggi erp

Alla Corte costituzionale la legge regionale Lombardia che disciplina i canoni di locazione di alloggi erp
 
Edilizia residenziale pubblica – Canoni di locazione – Determinazione – Lombardia – Collaboratori o portatori di partita iva a prescindere dal reddito percepito – Inserimento nella categoria della protezione – Esclusione – Art. 31, comma 3, ultimo capoverso, e comma 4, lett. a), l.reg. Lombardia n. 27 del 2009 – Violazione art. 3 Cost. – Rilevante e non manifestamente infondata
 
       E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 31, comma 3, ultimo capoverso, e comma 4, lett. a), l.reg. Lombardia 4 dicembre 2009, n. 27, in relazione all’art. 3 Cost. nella parte in cui non consente l’inserimento nella categoria della protezione ai collaboratori o portatori di partita iva a prescindere dal reddito percepito (1).
 
(1) Ha chiarito la Sezione che le norme in questione violerebbero l’art. 3 Cost., perché sottopongono a un trattamento differenziato – e deteriore – situazioni di precarietà economico-reddituale analoghe o addirittura identiche (in quanto caratterizzate dal possesso di un reddito in entrambi i casi al di sotto di determinate soglie) a quelle prefigurate dal comma 4, lettera a), dell’art. 31. l.reg. Lombardia n. 27 del 2009, sol perché il reddito posseduto deriva da lavoro autonomo anziché da pensione, lavoro dipendente o assimilato.
Si tratta, invero, di situazioni di debolezza economica non dissimili tra loro, non potendosi distinguere, sotto il profilo della capacità di far fronte al pagamento di un canone locatizio ERP, la condizione del soggetto che percepisca entrate esigue dalle fonti di cui al citato comma 4, lettera a), dalla condizione di altro soggetto che tragga un reddito di pari ammontare dallo svolgimento di un’attività di lavoro autonomo.
Risulti manifestamente illogica la scelta del legislatore di sottoporre situazioni così simili a trattamenti così differenziati, prevedendo la collocazione degli interessati in aree di assegnazione distinte e l’applicazione agli stessi di canoni di importo ben diverso, senza tenere minimamente in considerazione il fatto che entrambe le situazioni esprimono sostanzialmente un’analoga situazione di bisogno.
Sotto altro, concorrente profilo, non pare che il trattamento deteriore riservato ai soggetti percettori di reddito da lavoro autonomo (con l’esclusione “comunque” della possibilità di essere ricondotti nell’area della protezione ai fini della determinazione del canone ERP, a prescindere dall’ammontare del reddito posseduto) possa trovare valida ragione giustificatrice nella differente tipologia di rapporto lavorativo che viene in rilievo.
Né pare sostenibile, contrariamente a quanto affermato dalla difesa regionale, che il differente trattamento riservato alle entrate da lavoro dipendente, pensionistiche e provenienti da enti pubblici possa trovare giustificazione nel fatto che le stesse provengono da tipologie lavorative o soggetti che vengono sottoposti a un controllo a monte, mentre tipologie diverse di entrate non sarebbero soggette ad alcun tipo di verifica.
L’ordinamento, infatti, contempla ormai varie tipologie di verifiche e controlli che possono essere svolti, con altrettanta efficacia, anche per l’accertamento delle entrate derivanti da attività di lavoro autonomo; e se – o finché – i redditi che discendono da quest’ultimo genere di attività non sono oggetto di rettifiche, se ne deve presumere la veridicità, e ne devono dunque seguire gli stessi effetti che da redditi in eguale quantità, sebbene di diversa origine, derivano.
Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto