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Il Consiglio di Stato, sez. II, con sent. n. 176 del 09/01/2020, in riforma della decisione del Tar Veneto ha ricondotto la disciplina del ricorso avverso la decurtazione dei punti sulla patente di guida ex art. 126-bis Cds, in relazione alla rilevazione dell’illecito di cui all’art. 187, comma 8.

Il Tar accogliendo il ricorso affermava: il ricorso deve ritenersi fondato con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 126-bis del codice della strada, sotto il profilo che, ai fini della decurtazione dei punti sulla patente, diviene presupposto necessario la definitività della sentenza penale di condanna. […]l’illegittimità della citata decurtazione inficia anche i conseguenti atti con i quali è stata disposta la revisione della patente e la sua revoca

Correttamente, invece, la decisione del Consiglio di Stato afferma che afferma il difetto di giurisdizione del Tar. In effetti, le sanzioni amministrative per infrazioni delle norme del codice della strada, quali sono quelle oggetto di impugnativa, debbono ricondursi alla giurisdizione del giudice ordinario e, in quell’ambito, alla competenza funzionale del giudice di pace, ai sensi degli artt. 204, 204-bis e 205 del medesimo codice (v., per tutte, Cons. Stato, Sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 1152).

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