21/02/2020 – Offerte, invarianza sulla soglia di anomalia

Evita gli effetti di modifiche a posteriori
Offerte, invarianza sulla soglia di anomalia

Il principio di invarianza della soglia di anomalia ha lo scopo di paralizzare gli effetti indiretti sulla verifica di anomalia delle offerte, derivanti da modifiche incidenti a posteriori sul novero degli operatori economici legittimamente partecipanti. Lo ha affermato il Consiglio di stato sezione quinta con la sentenza del 12 febbraio 2020 n. 1117 in ordine alla corretta applicazione dell’articolo 95, comma 15 del codice appalti che afferma il principio della tutela dello status quo cristallizzato al momento della presentazione delle offerte. L’articolo 95, comma 15 del codice dei contratti pubblici stabilisce che «ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte».

 
I giudici hanno fatto notare che gli effetti riflessi determinati dalle variazioni intervenute, utilizzati consapevolmente ed in modo strumentale da operatori economici che altrimenti non potrebbero conseguire l’aggiudicazione, sono quelli che il legislatore ha inteso limitare per contrapposte legittime esigenze di stabilità delle situazioni giuridiche derivanti dalla gara.
 
Secondo il Consiglio di Stato la norma non può invece essere intesa nel senso di vanificare la tutela giurisdizionale, oggetto di tutela costituzionale (artt. 24 e 113 Cost.), e dunque di precludere le impugnazioni non mosse dal sopra descritto intento emulativo. Semmai la disposizione serve a contestare l’ammissione alla gara di imprese prive dei requisiti di partecipazione o autrici di offerte invalide, che nondimeno abbiano inciso sulla soglia di anomalia determinata in via automatica. Sul punto va ricordato che con riguardo al primo degli interessi ora menzionati, lo stesso, fino alla recente abrogazione ad opera del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 era per giunta oggetto di autonoma tutela, con il cosiddetto rito super-accelerato sulle ammissioni ed esclusioni di cui all’art. 120, comma 2-bis del codice di procedura amministrativa.

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