21/02/2020 – Gli staff durano quanto i sindaci – Ai contratti non si applica il termine massimo di 36 mesi

DECRETO MILLEPROROGHE/ Chiusa la querelle generata da alcune sentenze
Gli staff durano quanto i sindaci – Ai contratti non si applica il termine massimo di 36 mesi
Pagina a cura di Luigi Oliveri e Francesco Cerisano
 
Al personale assunto a tempo determinato negli staff degli organi di governo degli enti locali (sindaco, giunta e consiglio) ai sensi dell’articolo 90 del dlgs 267/2000 non si applica il limite di durata di 36 mesi. La legge di conversione del dl Milleproroghe (dl 162/2019) fornisce un’interpretazione autentica della norma, tendente a chiudere quasi sul nascere questioni interpretative generate da alcune non condivisibili ed erronee sentenze dei giudici del lavoro. Secondo la Corte d’appello di Perugia, ad esempio, dal momento che nell’articolo 90 del Tuel non era espressamente specificato che gli incarichi negli staff potessero avere anche durata pari a quella del mandato politico, sarebbe stato da considerare vigente il termine massimo di 36 mesi (che ancora si applica al lavoro pubblico, mentre per il privato è sceso a 24 mesi). Una chiave di lettura sicuramente erronea, dal momento che l’articolo 90 ricollega senza alcun dubbio l’assunzione con contratto a termine negli uffici di diretta collaborazione di sindaco, giunta e consiglio, ad un rapporto fiduciario, tanto da ammettere anche selezioni non concorsuali, fondate appunto sulla stringente fiducia tra organo politico e collaboratore. Non avrebbe, quindi, avuto alcun senso negare che la durata di questi contratti a termine fosse da intendere equiparata a quella del mandato elettorale.
Per chiudere la questione anche retroattivamente, la conversione del Milleproroghe stabilisce che all’articolo 90, comma 2, del Tuel «le parole contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si interpretano nel senso che il contratto stesso non può avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica, anche in deroga alla disciplina di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro che prevedano specifiche limitazioni temporali alla durata dei contratti a tempo determinato». L’intervento normativo elimina in radice qualsiasi equivoco e consente, quindi una durata de contratti parificata a quella del mandato del sindaco. È singolare, comunque, che la giurisdizione ordinaria abbia innescato questo cortocircuito interpretativo, da cui deriva la norma di interpretazione autentica, pretendendo di applicare un termine «massimo» di tre anni ai collaboratori degli staff politici.

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