20/02/2020 – Verifiche antimafia

Verifiche antimafia
A fronte di verifiche antimafia “positive” (con riscontro di interdittive) questa Amministrazione statale operante nella pubblica sicurezza procede a adottare i conseguenti provvedimenti di autotutela o cautelari. Spesso gli interessati contestano che le informazioni antimafia siano state emesse senza contraddittorio o avvio del procedimento e ne chiedono l’annullamento. Vi sono margini per accogliere queste lamentele?
a cura di Simone Chiarelli
 
La disciplina delle “informazioni antimafia) è contenuta nel D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 il quale delinea un procedimento peculiare (rispetto agli ordinari procedimenti amministrativi), di natura cautelare e urgente che deroga, secondo la costante e consolidata giurisprudenza, alla disciplina della L. 7 agosto 1990, n. 241.
Infatti si sottolinea in modo costante come “Ai fini delle informazioni antimafia non occorre la comunicazione di avvio del procedimento, previsto dall’art. 7 della L. n. 241 e il preavviso di rigetto, previsto dall’art. 10-bis della stessa legge. L’informazione antimafia non richiede la necessaria osservanza del contraddittorio procedimentale, meramente eventuale in questa materia ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 159 del 2011“. Ciò in quanto procedimento “intrinsecamente caratterizzato da profili di urgenza”.
Ciò detto, se non è possibile dare rilievo a eventuali osservazioni concernenti le modalità di rilascio dell’informativa antimafia l’amministrazione procedente deve tuttavia valutare la necessità, nell’ambito del proprio procedimento 8es. concessione di contributi, appalti ecc..) di procedere comunque tramite le garanzie previste dalla L. 7 agosto 1990, n. 241 in quanto, nel caso concreto, potrebbero non sussistere le ragioni di urgenza che legittimano l’omissione del contraddittorio.

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