20/02/2020 – Nuova IMU: l’obbligo di elaborare il prospetto delle aliquote dal 2021

Nuova IMU: l’obbligo di elaborare il prospetto delle aliquote dal 2021
di Girolamo Ielo – Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale
 
Il Dipartimento delle finanze del MEF con la risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020 ha fornito i primi chiarimenti in ordine alle modalità di redazione della delibera di determinazione delle aliquote della nuova IMU per l’anno 2020 e, in particolare, alla vigenza già per tale anno dell’obbligo di elaborare il prospetto delle aliquote di cui all’art. 1, comma 757L. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020).
La norma di riferimento
Il comma 757art. 1L. n. 160 del 2019 prevede che “In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze del prospetto delle aliquote”.
Va fatta una lettura d’assieme: il richiamo al comma 756
Ad avviso del Dipartimento per comprendere la portata del comma 757, occorre considerare che il precedente comma 756 introduce, a decorrere dall’anno 2021, una limitazione alla potestà del comune di diversificare le aliquote dell’IMU, stabilendo che detta potestà può esercitarsi esclusivamente con riferimento ad alcune fattispecie predeterminate, per la cui individuazione lo stesso comma 756 rinvia ad un decreto del MEF, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in questione.
Il prospetto delle aliquote
Dalle due norme richiamate(il comma 756 e 757) emerge che il prospetto delle aliquote dovrà necessariamente tener conto delle fattispecie per le quali è consentita la diversificazione, così come individuate dal predetto decreto. E, invero, tale decreto è richiamato dal medesimo comma 757 quale atto necessario per consentire ai comuni, in fase di redazione del prospetto, di selezionare le fattispecie di interesse, nonché quale provvedimento cui è demandata la definizione delle modalità di elaborazione e successiva trasmissione del prospetto allo stesso Dipartimento. Conseguentemente, atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto del MEF decorre, per espressa previsione del comma 756, dall’anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto – vigerà l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante. E’ evidente, pertanto, che la disposizione che sancisce l’inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all’approvazione del decreto del MEF.
La trasmissione dei regolamenti e delle deliberazioni delle aliquote
Ad avviso del Dipartimento nella medesima ottica deve essere letto il comma 767 dell’art. 1L. n. 160 del 2019, il quale – nel disciplinare la trasmissione, mediante il Portale del federalismo fiscale, dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote dell’IMU e la conseguente pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it – richiede, con riferimento alle aliquote, l’inserimento nello stesso Portale del prospetto di cui al comma 757. Un’interpretazione sistematica di tale disposizione, effettuata alla luce dei commi 756 e 757, conduce a ritenere che, per l’anno 2020, e comunque sino all’adozione del decreto del MEF, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall’art. 13, comma 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.
Efficacia deliberazione
Infine, il Dipartimento ricorda che la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU acquista efficacia per l’anno di riferimento solo ove pubblicata entro il 28 ottobre del medesimo anno e che, a tal fine, detta trasmissione deve avvenire entro il termine perentorio del 14 ottobre.

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