20/02/2020 – Anticorruzione: il conflitto di interessi va dimostrato concretamente

Anticorruzione: il conflitto di interessi va dimostrato concretamente
19 Feb, 2020
 
 
Con la Delibera n. 80 del 29 gennaio 2020, l’Anac ha chiarito che, ai fini di una configurazione anche potenziale di conflitto di interessi in base all’art. 42 del “Codice degli appalti” (Dlgs. n. 50/2016), tale conflitto debba essere dimostrato concretamente.
La richiesta di parere rivolta all’Autorità era volta ad avere chiarimenti in merito all’ammissione ad una gara di un Raggruppamento di imprese, in cui la mandataria del Raggruppamento era appaltatrice del Servizio di manutenzione correttiva e adeguata del Sistema informatico “Sua-Rb Appalti”, dove dovevano essere caricate le offerte da parte degli operatori economici partecipanti alla gara.
Anac, richiama le Linee-guida n. 15, approvate con Delibera n. 494 5 giugno 2019, in cui si chiarisce che “il conflitto di interesse individuato all’art. 42 del ‘Codice dei Contratti pubblici’ è la situazione in cui la sussistenza di un interesse personale in capo ad un soggetto operante in nome o per conto della stazione appaltante che interviene a qualsiasi titolo nella procedura di gara o potrebbe in qualsiasi modo influenzarne l’esito è potenzialmente idonea a minare l’imparzialità e l’indipendenza della stazione appaltante nella procedura di gara. In altre parole, l’interferenza tra la sfera istituzionale e quella personale del funzionario pubblico, si ha quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un soggetto che abbia, anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l’interesse pubblico”. L’Autorità inoltre ha chiarito che il rischio che si intende evitare può essere soltanto potenziale e va valutato ex ante rispetto all’azione amministrativa.
Le ipotesi del “Codice” si riferiscono a situazioni in grado di compromettere, anche solo potenzialmente, l’imparzialità richiesta nell’esercizio del potere decisionale e si verificano quando il dipendente pubblico (ad esempio, il Rup ed i titolari degli Uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale, esecuzione contratto e collaudi) ovvero colui (anche un soggetto privato) che sia chiamato a svolgere una funzione strumentale alla conduzione della gara d’appalto, è portatore di interessi della propria o dell’altrui sfera privata, che potrebbero influenzare negativamente l’esercizio imparziale ed obiettivo delle sue funzioni.
Nel caso specifico – rileva Anac – nessuna di tali circostanze appare ricorrere: la Società non risulta aver assunto il ruolo di prestatore di servizi rispetto alla gara in esame. Secondo Anac, perché possa dirsi esistente il rischio di un conflitto d’interessi è necessario dimostrare che il personale del prestatore di servizi sia coinvolto nell’iter che conduce all’aggiudicazione della commessa pubblica, svolgendo una funzione tale per cui è in grado di impegnare l’Ente nei confronti dei terzi ovvero rivestendo, di fatto o di diritto, un ruolo tale da poterne obiettivamente influenzare l’attività esterna.

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