19/02/2020 – Protezione civile, diverse le novità nel decreto di modifica del Codice

Protezione civile, diverse le novità nel decreto di modifica del Codice
di Amedeo Di Filippo – Dirigente comunale
Le funzioni locali
L’art. 1 reca due modifiche finalizzate l’una a chiarire meglio la natura delle attività di protezione civile, in cui rientrano quelle concernenti la promozione e l’organizzazione di esercitazioni ed altre attività addestrative e formative; l’altra a precisare che, tra le attività e gli interventi connessi alla fase di superamento dell’emergenza, è inclusa anche la ricognizione dei danni subiti non solo dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, ma anche dai beni paesaggistici, dalle strutture e dalle infrastrutture pubbliche e private.
L’art. 2 reca due modifiche relative agli ambiti territoriali e organizzativi ottimali, da individuare da parte delle Regioni in raccordo con i Prefetti sulla base di criteri generali. L’art. 3 specifica che le funzioni di protezione civile svolte dagli enti territoriali devono rientrare nell’ambito delle funzioni di propria competenza. L’art. 4 precisa che la sala operativa nazionale interforze opera presso il Dipartimento della protezione civile e che il coordinamento è garantito anche attraverso l’impiego sul territorio di personale degli enti e delle strutture dello Stato, delle Regioni e Province autonome e degli enti locali. Impegnate anche le Province, ove delegate (art. 5 ).
L’art. 6 riguarda le funzioni delle Regioni, delle Città metropolitane e delle Province in qualità di enti di area vasta nell’ambito del Servizio nazionale della protezione civile: estese anche ai piani di ambito le disposizioni che disciplinano la predisposizione dei piani provinciali; affidato alle Regioni il compito di favorire l’individuazione del livello ottimale di organizzazione di strutture di protezione civile a livello territoriale; la disciplina regionale deve essere aggiornata e coerente con le direttive.
L’art. 7 dispone che l’attività di prevenzione dei rischi attuata dai Comuni si concentri soprattutto nella sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio, sulla base dei criteri fissati da apposita direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri come recepiti dai diversi ordinamenti regionali. Restringe poi la competenza del Comune al solo territorio comunale, eliminando l’impegno nella predisposizione dei piani di ambito e restringendo il campo d’azione nella attivazione e direzione dei primi soccorsi.
Il Sistema nazionale di protezione civile
L’art. 8 include nel novero delle strutture operative della protezione civile le articolazioni centrali e periferiche del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, appositamente organizzate per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali. Precisa inoltre che le attività di valutazione dell’impatto e il censimento dei danni alle strutture e alle infrastrutture pubbliche e private riguardano anche i beni culturali e paesaggistici, in raccordo col Mibact. Rinvia ad apposito Dpcm le modalità e le procedure relative al concorso delle Forze armate alle attività di protezione civile.
L’art. 9 dispone che il Comitato operativo è presieduto dal Capo del Dipartimento della protezione civile e composto da tre rappresentanti del Dipartimento stesso e delle componenti delle strutture operative con valenza nazionale. L’art. 10 precisa che, rispetto all’azione del Servizio nazionale della protezione civile in relazione a varie tipologie di rischi, tra cui quello da incendi boschivi, sono fatte salve le competenze organizzative di coordinamento previste dalla legge quadro sugli incendi boschivi (L. n. 353/2000).
L’art. 11 inserisce la facoltà per il Dipartimento della protezione civile, le Regioni e le Province autonome di avvalersi di dati e strumenti elaborati e forniti, previa stipula di apposite convenzioni, dalle strutture tecniche delle Regioni. Viene poi previsto che l’allertamento da parte del Servizio nazionale della protezione civile avviene anche avvalendosi del sistema di allarme pubblico “IT-alert”.
L’art. 12 stabilisce che la definizione degli ambiti ottimali avviene solamente su base provinciale e non anche comunale. Le modalità di organizzazione e svolgimento dell’attività di pianificazione di protezione civile e del relativo monitoraggio, aggiornamento e valutazione sono disciplinate con apposita direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, che ora dovrà definire anche le modalità di raccordo delle attività connesse all’assistenza alla popolazione, tra i piani di emergenza delle infrastrutture nazionali di trasporto con i piani dei diversi livelli territoriali.
L’art. 13 specifica che le azioni di coordinamento e monitoraggio in materia di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile possono essere definite con più direttive e devono riguardare, oltre che gli effetti delle azioni, anche le azioni stesse.
L’art. 14 specifica che, ai fini della richiesta di mobilitazione da parte del Presidente della Regione o Provincia autonoma, occorre una dichiarazione dei medesimi sul pieno dispiegamento delle risorse territoriali disponibili, invece della prevista attestazione, in coerenza con l’urgenza della mobilitazione straordinaria connessa con l’emanazione del relativo decreto da parte del Presidente del Consiglio dei ministri. E’ inoltre previsto il coinvolgimento coordinato delle colonne mobili, oltre che delle Regioni e Province autonome, del volontariato organizzato di protezione civile, delle strutture operative nazionali, anche dei Comuni o delle loro forme associative per supportare gli enti locali coinvolti.
L’art. 15 prevede che, conseguentemente alla dichiarazione dello stato di emergenza e alla valutazione dell’effettivo impatto dell’evento calamitoso, il Consiglio dei ministri emani una o più deliberazioni per lo stanziamento di ulteriori risorse finanziarie, per il completamento delle attività e per l’avvio degli interventi più urgenti.
Il potere di ordinanza
L’art. 16 modifica la procedura di emanazione delle ordinanze di protezione civile, specificando che con le medesime possono essere nominati commissari delegati che operano in regime straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, al fine di coordinare l’attuazione delle ordinanze di protezione civile.
L’art. 17 dispone che con l’ordinanza si possa disporre che l’eventuale rimodulazione del piano degli interventi, nei limiti delle risorse disponibili, venga effettuata entro il termine di scadenza della contabilità speciale e previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. L’individuazione del soggetto che, in qualità di autorità ordinariamente competente e fino alla scadenza della contabilità speciale, gestisce tale contabilità e può revocare gli interventi previsti dal piano che non sono stati aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, utilizzando le somme residue per la realizzazione di nuovi interventi, strettamente connessi al superamento della medesima emergenza.
L’art. 18 modifica le contabilità speciali per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale, al fine di: stabilire il termine massimo di 48 mesi dalla data di deliberazione dei relativi stati di emergenza, per il mantenimento delle contabilità speciali; prevedere il versamento nelle contabilità speciali di risorse provenienti da donazioni e da altre pubbliche amministrazioni; specificare che le risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali, vincolate alla realizzazione dei piani indicati nelle ordinanze emergenziali, devono essere utilizzate secondo le modalità e nei termini previsti nelle ordinanze di chiusura dello stato di emergenza.
Il livello europeo
L’art. 19 introduce novità in merito alla partecipazione del Servizio nazionale agli interventi di emergenza in ambito internazionale e al meccanismo unionale di protezione civile. In particolare, autorizza l’impiego di moduli, mezzi, attrezzature ed esperti qualificati, specificamente formati e registrati nel sistema comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza (CECIS). Prevede poi, in caso di intervento all’estero, l’attivazione dell’intervento anche nelle more della dichiarazione dello stato di mobilitazione o della deliberazione dello stato di emergenza per interventi all’estero e in assenza di impedimenti dovuti ad emergenze nazionali.
Queste ultime modifiche si sono rese necessarie per introdurre nella legislazione nazionale le modifiche intervenute in sede europea con la decisione n. 2019/420, prevedendo in particolare la partecipazione del Servizio nazionale di protezione civile al pool europeo di protezione civile (costituito dai mezzi di risposta degli Stati membri, resi disponibili allo Stato membro che ne faccia richiesta al verificarsi di calamità) e al sistema rescEU, che fornisce assistenza in situazioni particolarmente pressanti in cui, al verificarsi di una calamità, le risorse nazionali e i mezzi impegnati nel pool europeo di protezione civile non sono in grado di garantire una risposta efficace.
Il ruolo del volontariato
L’art. 20 interviene sulla disciplina del rimborso al volontariato organizzato di protezione civile delle spese autorizzate per attività di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e conoscenza della protezione civile. In particolare precisa che, in occasione di attività o interventi all’estero di lunga durata, l’anticipazione dei rimborsi previsti, da parte della autorità che ha autorizzato tali interventi viene erogata nei limiti stabiliti con le ordinanze emergenziali.
Stabilisce inoltre il termine di due anni, successivi alla conclusione dell’intervento o dell’attività, entro cui far pervenire le richieste di rimborso da parte delle organizzazioni di volontariato e dei datori di lavoro, specificando che tali richieste, comprese le anticipazioni, devono essere presentate mediante dichiarazione autocertificata che attesti l’attinenza delle spese sostenute con l’attività svolta in occasione dell’evento emergenziale.
L’art. 21 semplifica i rapporti tra il Comitato nazionale del volontariato di protezione civile e le due Commissioni (nazionale e territoriale) che lo compongono, sopprimendo i riferimenti alle riunioni in forma plenaria del Comitato e alla partecipazione a tali riunioni di rappresentanti designati in egual misura dalle due Commissioni.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto