18/02/2020 – Per gli staff contratti più lunghi di 3 anni

Per gli staff contratti più lunghi di 3 anni
di Matteo Barbero
 
Enti locali, contratti per il personale di staff anche ultratriennali. La conferma arriva da un emendamento al dl Mille proroghe (primo firmatario Roberto Pella, Forza Italia), che punta a dirimere una importante questione interpretativa conseguente ad alcune pronunce giurisdizionali che hanno inquadrato tali rapporti nell’ordinaria disciplina dei contratti a tempo determinato, con la conseguenza di assoggettarli ad una durata massima di 36 mesi. La materia è disciplinata dall’art. 90 del Tuel che demanda al regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi la facoltà di prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge. A tali uffici possono essere assegnati sia dipendenti dell’ente che (salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari) collaboratori esterni, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. Gli staffisti sono assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, che ovviamente non può avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Tuttavia, si è posta la questione della loro assoggettabilità al limite previsto dall’art. 36 del dlgs 165/2001 e delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro che prevedono specifiche limitazioni temporali di durata. In particolare, alcune sentenze della Corte di Appello di Perugia (tra le tante la n. 159 del 12 novembre 2018) hanno sostenuto che nessuna norma legislativa pone un limite superiore ai 36 mesi ai rapporti di staff, a differenza di quello che accade con il rapporto di lavoro previsto dall’art. 110 del Tuel, condannando al risarcimento del danno per l’utilizzazione dei contratti oltre il limite massimo consentito dal legislatore. Sebbene tale lettura sia in contrasto con diversi arresti della Corte dei conti, il legislatore ha ritenuto di intervenire con una norma di interpretazione autentica chiarendo che «all’articolo 90, comma 2, del dlgs 18 agosto 2000, n. 267, le parole contratto di lavoro a tempo determinato si interpretano nel senso che il contratto stesso non può avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica, anche in deroga alla disciplina di cui all’articolo 36 del dlgs 30 marzo 2001, n. 165 e delle disposizioni del Ccnl che prevedano limitazioni temporali alla durata dei contratti a tempo determinato».

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