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Deroga al termine di deposito della documentazione relativa al rendiconto di gestione
di Cristina Montanari – Responsabile dell’Area Finanziaria-Tributi del Comune di Serramazzoni e Vicesegretario Comunale
 
Approssimandosi alla scadenza per l’approvazione del rendiconto della gestione (30 aprile), si pone all’attenzione dei responsabili finanziari la sentenza 17 gennaio 2020, n. 16/2020, pronunciata TAR Lazio-Latina, sez. I, sul tema del termine per la messa a disposizione dei consiglieri della documentazione ad esso inerente.
Al riguardo, giova ricordare che l’art. 227TUEL (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), dispone che:
i) il rendiconto è deliberato dall’organo consiliare entro il 30 aprile dell’anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell’organo di revisione;
ii) la proposta è messa a disposizione dei componenti dell’organo consiliare prima dell’inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità.
La norma prevede, dunque, un termine dilatorio fra il deposito degli atti e la votazione, per consentire lo studio della documentazione sui quali interverrà il voto, affinché la discussione possa svolgersi in modo informato e consapevole da parte dei consiglieri comunali.
Nel caso di specie, la violazione del termine di (almeno) venti giorni stabilito dall’art. 227, comma 2, TUEL (e confermato dal regolamento di contabilità comunale) per il deposito della relazione dell’organo di revisione contabile è pacifica: il parere del revisore, allegato al documento di contabilità era, infatti, stato messo a disposizione dei consiglieri comunali solo nella tarda serata del 23 maggio 2019 e, dunque, poche ore prima della seduta consiliare fissata per il 24 maggio 2019 alle ore 11:00.
Nel merito, la vicenda sottoposta all’attenzione del giudice si riassume nella questione se il termine di (almeno) venti giorni stabilito dall’art. 227 comma 2, TUEL (e dal regolamento di contabilità del Comune) entro il quale la proposta di deliberazione consiliare sul rendiconto unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di revisione dev’essere messa a disposizione dei consiglieri comunali, può essere derogato nel caso in cui intervenga un atto del Prefetto che assegni il termine di venti giorni dalla notifica del provvedimento per l’approvazione del rendiconto, con l’avvertenza che, decorso inutilmente detto termine, si procederà in via sostitutiva all’adempimento, mediante apposito commissario, dando avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale: nella specie, infatti, è accaduto che a causa del protrarsi della procedura per l’approvazione del rendiconto, da ultimarsi entro il termine del 30 aprile, il Prefetto si è pronunciato in tal senso, per cui il Consiglio comunale, per evitare lo scioglimento, si è riunito il 24 maggio.
Il TAR riconosce la legittimità dalla procedura osservata dal Comune: in tal caso, infatti, si rientra nel quadro di un agire procedimentale d’urgenza, ossia nel corpo di un procedimento sussumibile non già nella funzione disciplinata dall’art. 227, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, bensì in quella di cui all’art. 141 dello stesso TUEL (“Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali“), ed all’art. 1D.L. 22 febbraio 2002, n. 13, recante “Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali“, come convertito dalla L. 24 aprile 2002, n. 75.
Il giudice, in altri termini, avvalora la tesi sostenuta dal Comune, secondo la quale il termine di cui all’art. 227, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, è destinato a valere solo in ordine all’approvazione del rendiconto nei termini di legge e non già laddove l’approvazione avvenga fuori termine su diffida del Prefetto (come nella fattispecie in esame); conseguentemente, considerata la diversità del procedimento che segnava detta fattispecie d’urgenza, il Comune ha agito nella rigorosa osservanza di quanto sancito dal Regolamento del Consiglio comunale, per il quale gli atti relativi agli argomenti iscritti all’ordine del giorno sono depositati nel giorno della riunione e nelle 24 ore precedenti, durante l’orario d’ufficio.
In conclusione, per il TAR, di fronte all’alternativa dello scioglimento del consiglio comunale, deve ritenersi giustificata la deroga al termine ordinario di 20 giorni entro il quale i consiglieri devono poter accedere alla documentazione allegata alla proposta di deliberazione.
Ad onor del vero, deve riportarsi opposta conclusione di altro giudice amministrativo (T.A.R. Campania-Salerno, sez. II, sentenza 29 ottobre 2019, n. 1868), secondo cui l’avvenuta violazione dell’art. 227TUEL rende illegittima la deliberazione del rendiconto di gestione, atteso che l’inosservanza del termine ivi citato lede la possibilità per i consiglieri comunali di esercitare le proprie prerogative assembleari ed intervenire alla discussione, impedendo cioè una deliberazione consapevole, e l’inosservanza del termine in esame non può giustificarsi nemmeno in presenza di un procedimento intrapreso a seguito della diffida del Prefetto e volta ad evitare il paventato scioglimento del Consiglio comunale; per il TAR-Campania, infatti, “la compressione del termine riconosciuto ai consiglieri non può neppure essere giustificata in base alla circostanza che il Comune ha colpevolmente omesso l’approvazione del conto consuntivo nei termini di Legge, perché ciò significherebbe consentire di opporre a proprio favore circostanze scaturenti da una propria condotta inadempiente.”.

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