14/02/2020 – Patrimoni dirigenti, dentro tutti

Gli effetti dell’emendamento madia
Patrimoni dirigenti, dentro tutti

Obblighi di pubblicazione dei patrimoni dei dirigenti, l’emendamento Madia rischia di perpetuare la questione aperta da anni.

L’articolo 1, comma 7, del dl 162/2019 ha cercato di chiudere il problema dell’incostituzionalità, evidenziata dalla sentenza della Corte costituzionale 20/2019, dell’articolo 1, comma 14-bis, del dl 33/2013, che a seguito della riforma Madia del 2016, ha esteso a tutti i dirigenti l’obbligo di pubblicare i patrimoni (l’obbligo di pubblicare i redditi, vigente dal 2009, non è mai stato messo in discussione della Consulta). La sentenza ha stabilito che solo per i dirigenti di più alto vertice dei ministeri (quelli indicati dall’articolo 19, commi 3 e 4, del dlgs 165/20019) possa valere l’obbligo di pubblicare i dati relativi al patrimonio, in quanto il loro incarico è connesso alla personale adesione all’orientamento politico e, quindi, in qualche misura al consenso politico; cosa, invece, non valevole per il resto della dirigenza, chiamata non a collaborare alla formazione dell’indirizzo politico, bensì solo ad attuarlo.
L’articolo 1, comma 7, del dl milleproroghe in linea con la sentenza della Consulta ha demandato ad un regolamento delegato di delegificazione rivedere il sistema, prevedendo la graduazione degli obblighi, in relazione al «peso» degli incarichi dirigenziali e delle responsabilità connesse, sospendendo l’applicazione delle sanzioni nel caso di mancata pubblicazione. L’emendamento firmato dall’ex Ministro Madia chiarisce alcuni punti non immediatamente chiari del «milleproroghe», sebbene evidenti laddove rapportati alla sentenza della Consulta. In primo luogo, esclude dalla sospensione delle sanzioni i dirigenti previsti dall’articolo 19, commi 3 e 4, del dlgs 165/2001, precisando che per essi restano vigenti gli obblighi di pubblicazione dei patrimoni.
In secondo luogo, ritocca gli alleggerimenti alle pubblicazioni: tutti i dirigenti avranno medesimi obblighi di pubblicare curriculum, compensi legati alla carica e spese per viaggi e trasferte. Soprattutto, l’emendamento modifica i criteri di delega al regolamento delegato: si passa dalla previsione che la nuova disciplina escluda la pubblicazione dei dati patrimoniali, facendoli restare esclusivamente oggetto di comunicazione all’amministrazione di appartenenza, all’indicazione della mera possibilità che i dati patrimoniali siano solo comunicati all’amministrazione di appartenenza.
Viene, quindi, implicitamente lasciata aperta una porta alla possibilità che il regolamento estenda gli obblighi di pubblicazione dei dati patrimoniali non solo ai dirigenti di vertice previsti dall’articolo 19, commi 3 e 4, del dlgs 165/2001, ma anche gli altri dirigenti.
Il che, se il regolamento governativo esercitasse questa facoltà, riproporrebbe gli stessi problemi di costituzionalità già affrontati e risolti dalla sentenza 20/2019 della Consulta. Prudenza consiglierebbe al Governo di non estendere gli obblighi di pubblicazione dei patrimoni oltre i confini già disegnati dalla Corte costituzionale, per non allungare all’infinito una querelle della quale oggettivamente non si vede la necessità.
Luigi Oliveri

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