Print Friendly, PDF & Email
Diniego autorizzazione insegne pubblicitarie: ampia discrezionalità al Comune
13 Feb, 2020
 
 
Nella Sentenza n. 9 del 7 gennaio 2020 del Tar Friuli-Venezia Giulia, un Comune ha respinto l’Istanza di rinnovo della preesistente autorizzazione al posizionamento di un’installazione pubblicitaria collocata su una strada provinciale. I Giudici rilevano che, in sede di rinnovo dell’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari, l’Amministrazione è tenuta a dare corso ad una valutazione autonoma, connotata da ampia discrezionalità tecnica, la quale non è influenzata, né dal contenuto dei precedenti atti autorizzativi (che ben potrebbero essere disattesi, specie alla luce di una modificazione della situazione di fatto), né dall’affidamento che l’interessato abbia riposto sul rilascio del nuovo provvedimento favorevole, trattandosi in questo caso di una aspettativa di mero fatto inidonea ad interferire con gli interessi pubblici (tra i quali, ad es., l’interesse alla sicurezza stradale) sottesi al procedimento. Alla luce di questa premessa, i Giudici chiariscono che il diniego reperisce la propria piena giustificazione nelle valutazioni condotte a seguito del sopralluogo della Polizia locale e della pericolosità per la circolazione, insita nella permanenza del mezzo pubblicitario sulla fascia di pertinenza stradale, tale da costituire (secondo un apprezzamento di matrice tecnica, per se stesso non suscettibile di sindacato giurisdizionale) un ostacolo alla visuale degli automobilisti, intenti a percorrere il tratto di viabilità esaminato. Situazione che, considerato l’incremento di traffico registratosi nella zona, si pone evidentemente in aperto contrasto con le disposizioni del “Codice della Strada” e preclude di per sé la dislocazione del cartello. Infatti, si legge nella Sentenza in questione che “la collocazione sugli spazi destinati alla circolazione veicolare, così come sugli spazi a questi adiacenti, di fonti di captazione o disturbo dell’attenzione dei conducenti e di consequenziale sviamento della stessa dall’unica ed essenziale funzione al momento commessale — che è unicamente la guida del veicolo — è soggetta a procedimento autorizzatorio e l’autorizzazione può essere negata quando a giudizio dell’ente gestore della strada — titolare dei relativi poteri pubblicistici — l’insegna rivesta carattere prettamente pubblicitario e, comunque, arrechi disturbo visivo agli utenti dell’autostrada, distraendone l’attenzione con conseguente pericolo per la circolazione; si tratta, peraltro, di attività caratterizzata da ampia discrezionalità, censurabile come tale solo a fronte di vizi quali la manifesta irragionevolezza o il travisamento”.

Torna in alto