14/02/2020 – Concessioni di “Servizi sociali”: il Parere del Consiglio di Stato sulle Linee-guida Anac

Concessioni di “Servizi sociali”: il Parere del Consiglio di Stato sulle Linee-guida Anac
13 Feb, 2020
 
 
Nel Parere n. 3235 del 27 dicembre 2019 del Consiglio di Stato, il Presidente dell’Anac ha sottoposto al parere del Consiglio di Stato lo Schema di Linee-guida recanti “Indicazioni in materia di affidamenti di “Servizi sociali’”, alla luce delle disposizioni del Dlgs. n. 50/2016, come modificato dal Dlgs. n. 56/2017 nonché dal Dlgs. n. 117/2017.
In particolare, viene posto uno specifico quesito relativo all’estensione del regime applicabile alle concessioni di “Servizi sociali” di quanto previsto dall’art. 19 della Direttiva 2014/23/UE in base al quale le concessioni per i “Servizi sociali” e altri servizi specifici elencati nell’Allegato IV sono soggette esclusivamente agli obblighi previsti dall’art. 31, paragrafo 3, e dagli artt. 32, 46 e 47 della Direttiva stessa.
L’Anac, ritenendo che l’esclusione delle concessioni di “Servizi sociali” dall’ambito di applicazione del “Codice” comporterebbe la necessità di rimettere ad atti interni delle stazioni appaltanti l’intera regolazione di elementi fondamentali dell’istituto e, in specie, tutta la disciplina contenuta nella Parte III del “Codice” per le concessioni di servizi, per evitare un vuoto normativo ha individuato una soluzione in base alla quale alle concessioni di “Servizi sociali” si applicano le disposizioni indicate all’art. 164 del “Codice dei contratti pubblici”.
I Giudici ritengono che tale soluzione debba essere rivista. L’art. 213, comma 2, del “Codice dei contratti pubblici” dispone che “l’Anac, per l’emanazione delle Linee-guida, si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di consultazione, di analisi e di verifica dell’impatto della regolazione, di consolidamento delle Linee-guida in Testi unici integrati, organici e omogenei per materia, di adeguata pubblicità, anche sulla Gazzetta Ufficiale, in modo che siano rispettati la qualità della regolazione e il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla Legge n. 11/2016 e dal presente ‘Codice’”.
L’art. 1, comma 1, lett. a), della Legge n. 11/2016, individua, tra i criteri e i principi direttivi per il Legislatore delegato, il “divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle Direttive”, come definiti dall’art. 14, comma 24-ter, lett. b), della Legge n. 246/2005, ai sensi del quale “costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle Direttive comunitarie:[…]l’estensione dell’ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle Direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari”.
Quindi, il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi (c.d. gold plating) esclude l’applicabilità di una disciplina aggravata introdotta attraverso le Linee-guida.
Inoltre, se, per un verso, è vero che si tratta di Linee-guida non vincolanti, per altro verso è altrettanto vero che le stesse, anche alla luce della giurisprudenza della Sezione, per essere disattese richiedono che l’Amministrazione specificamente motivi la ragione per cui decide di discostarsene. Si tratta dunque di atti provenienti da un’Autorità, particolarmente qualificata, con la conseguenza che devono mantenersi nell’ambito della cornice delineata dalle Direttive e dal Legislatore.

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