12/02/2020 – Non si possono escludere dal turno della polizia locale le festività infrasettimanali

Non si possono escludere dal turno della polizia locale le festività infrasettimanali
La Rivista del Sindaco  12/02/2020 Modelli di Gestione
L’autonomia gestionale di un ente comprende anche l’esclusione delle giornate festive infrasettimanali dai turni di lavoro degli agenti della polizia locale. L’ente si assume le varie responsabilità relative all’interruzione del servizio istituzionale, anche se in presenza di un’organizzazione del lavoro per turni, adottato dall’ente stesso per permettere la continuità del servizio. Il caso è scaturito dalla richiesta di un ente locale in relazione a una particolare organizzazione dell’orario di lavoro giunta in proposta per il loro corpo di polizia municipale. L’ente richiese all’Aran la conferma della legittimità del riconoscimento dell’indennità di turno in presenza di 3 elementi, che creavano un dubbio riguardo la mancanza di legittimi presupposti per la suddetta indennità.
Una domanda giustificata e ben posta, che porta a determinare quali responsabilità sono a carico del datore di lavoro nell’operare una legittima scelta per utilizzare il coretto strumento giuridico utile ad sviluppare l’orario di lavoro. Un ambito decisionale che vede coinvolta la soddisfazione dell’esigenza di servizio e il rispetto delle norme contrattuali atte a regolare lo strumento giuridico adottato.
All’Agenzia è stato in pratica chiesto conferma della legittimità della scelta operata dal datore di lavoro se si verifica una sovrapposizione di due articolazioni orarie giornaliere (con la domenica fissata come giorni di riposo settimanale), e nessuna prestazione lavorativa prevista nei giorni delle possibili festività infrasettimanali.
La disposizione contrattuale presente nel comma 3, articolo 23, lettera b) del contratto 21 maggio 2018 prevede una tolleranza della sovrapposizione parziale e limitata ad un lasso di tempo non superiore a 30 minuti. Il “cambio delle consegne” è così tutelato nella sovrapposizione, poiché questo non può occupare un tempo maggiore senza intaccare un cardine tipizzante del lavoro in turno: le articolazioni quotidiane che distribuiscono i turni secondo una rotazione equilibrata nell’arco temporale di un mese e che sono scandite in antimeridiane, pomeridiane e notturne, quando necessario.
Stando poi alle risorse finanziarie e alle esigenze funzionali richieste si organizza il tempo di lavoro in turni su 5, 6 o 7 giorni alla settimana. Fermo restando che l’articolo 9 del Dlgs 66/2003 prevede il diritto indisponibile del lavoratore di godere del riposo settimanale, normalmente stabilito alla domenica come per i lavoratori non soggetti a turni. Definendo l’articolazione dell’orario settimanale, le festività infrasettimanali non possono essere escluse, pena l’interruzione della continuità del servizio che ha portato a tale scelta. Il turno deve essere infatti scelto con il principio di garantire una continuità del servizio, ed escludere ex post le festività infrasettimanali porta invece ad andare contro la regolamentazione contrattuale, conducendo ad un giustificativo di un’assenza retribuita non riconducibile a nessun istituto contrattuale.
In questo quadro di riferimento si pone la responsabilità datoriale di garantire la turnazione anche durante le festività infrasettimanale che non possono esserne escluse.
Articolo di Laura Egidi

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto