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Sì a contributi e beni assegnati a fondo perduto se concessi per finalità istituzionali
di Maria Luisa Beccaria
 
Per conseguire finalità istituzionali l’ente locale può assegnare contributi a terzi, e attribuire beni, anche se apparentemente a «fondo perduto». Con la deliberazione n. 2/2020,la Corte dei conti di Trento ha evidenziato che il patrimonio comunale non è depauperato quando prevale l’utilità che l’ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico, effettuato dal beneficiario. L’ente locale può in generale disciplinare, in un regolamento, criteri e modalità per l’adozione dei provvedimenti di erogazione di sovvenzioni per soggetti che svolgono servizi pubblici o di interesse per la collettività di riferimento. Occorre però una convenzione che regoli i rapporti tra Comune e il destinatario del contributo per assicurare la corretta destinazione degli interventi agli scopi pubblici, prevedendo anche le modalità di verifica e recupero nel caso di mancato o irregolare utilizzo rispetto alle finalità prefissate.
 
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