11/02/2020 – Indennità del Sindaco

Indennità del Sindaco
Con riferimento agli aumenti del 3% e del 2% previsti dall’art. 2D.M. 4 aprile 2000, n. 119 sulla misura base dell’indennità prevista per il Sindaco, si chiede se, ricorrendo le condizioni, questi sono automatici (calcolati d’ufficio) o se si rende necessaria una deliberazione dei rispettivi organi collegiali (Giunta e Consiglio) di approvazione?
a cura di Angelina Iannaccone
 
Con l’avanzato quesito, si chiede di sapere se gli incrementi delle indennità per gli amministratori locali, ed in particolare per i Sindaci, previsti dall’art. 2D.M. 4 aprile 2000, n. 119, operano automaticamente, ricorrendone i presupposti, oppure se sia necessaria una specifica deliberazione, da parte degli organi interessati.
Al riguardo, occorre ricordare che, con il D.M. 4 aprile 2000 n. 119, il ministero dell’Interno ha approvato il regolamento per la determinazione della misura dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, nelle misure previste nell’allegato (Tabella “A”). L’art. 2, richiamato in sede di quesito, al comma 1°, stabilisce che gli importi risultanti dalla predetta tabella sono maggiorati: a) del 5% per i comuni caratterizzati da fluttuazioni stagionali della popolazione, tali da alterare, incrementandolo del 30%, il parametro della popolazione dimorante; l’incremento, verificabile anche attraverso i consumi idrici ed altri dati univoci ed obiettivamente rilevabili, dovrà essere attestato dall’ente interessato; b) del 3% per gli enti la cui percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall’ultimo conto del bilancio approvato, sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle B e B1 allegate; c) del 2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall’ultimo conto del bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle C e C1. Al comma 2°, viene stabilito che le illustrate maggiorazioni sono cumulabili.
Orbene, ai fini della concreta operatività delle maggiorazioni, occorre una specifica deliberazione, per la primaria ragione che occorre, attraverso un puntuale provvedimento amministrativo collegiale (la deliberazione), verificare ed accertare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle maggiorazioni medesime. Tale opzione interpretativa risulta ampiamente confermata dalla giurisprudenza contabile, la quale segnala, appunto, la necessità di porre in essere puntuali e severe verifiche. Ed, infatti, la Corte dei Conti Sez. Autonomie Delib., 19 febbraio 2015, n. 3, chiamata proprio a chiarire i meccanismi operativi del D.M. 4 aprile 2000 n. 119, ha affermato che: “… alla stregua della normativa vigente e delle interpretazioni rese con pronunce di orientamento generale (cfr. Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 1/2012Sezione delle autonomie, deliberazione n. 24/SEZAUT/2014/QMIG) gli enti locali, nella ricorrenza dei relativi presupposti, possano operare le maggiorazioni previste dall’art. 2 lett. a), b) e c) del d.m. 119/2000“. Nel contempo deve, tuttavia, rammentarsi che “trattandosi di parametri non rigidamente determinati bensì modificabili in ragione della stagionalità demografica (lett. a) e della virtuosità risultante dall’ultimo conto del bilancio approvato dall’ente, con riferimento sia alle entrate proprie (lett. b), sia alla spesa corrente pro capite (lett. c), la verifica della sussistenza delle condizioni di maggiorazione degli importi tabellari deve essere ripetuta ogni anno e certificata in una delibera ad hoc dell’ente locale, anche al limitato scopo di verificare il mantenimento dei parametri di legge. In occasione di tale verifica gli enti non devono, peraltro, limitarsi ad un mero riscontro di tipo contabile ma sono chiamati ad operare un, ben più pregnante e rigoroso, accertamento, in termini di effettività, circa la sussistenza degli anzidetti parametri non disgiunto da una complessiva valutazione, anche alla stregua di principi di sana gestione finanziaria, delle risultanze di bilancio. Sotto tale profilo, preme, invero, ribadire come, vertendosi in tema di discipline normative rispetto alle quali il legislatore ha posto ineludibili esigenze di contenimento della spesa pubblica, debba privilegiarsi un’applicazione non meramente formale delle stesse e come ogni decisione, peraltro, facoltativa da cui deriva una rivisitazione di determinazioni già assunte ed un aumento di spesa, debba essere adeguatamente ponderata sì da verificare se gli elementi di fatto posti a fondamento della stessa abbiano consistenza tale da assicurare l’ossequio, anche sostanziale, della normativa vigente”. Più recentemente, sempre la sezione delle Autonomie della Corte dei Conti Sez. Autonomie Delib., 12 dicembre 2016, n. 35 ha affermato che “… trattandosi di parametri non rigidamente determinati bensì modificabili in ragione della stagionalità demografica (lett. a) e della virtuosità risultante dall’ultimo conto del bilancio approvato dall’ente, con riferimento sia alle entrate proprie (lett. b), sia alla spesa corrente pro capite (lett. c), la verifica della sussistenza delle condizioni di maggiorazione degli importi tabellari deve essere ripetuta ogni anno e certificata in una delibera ad hoc dell’ente locale, anche al limitato scopo di verificare il mantenimento dei parametri di legge”. Ancor più recentemente, la Corte dei conti della Toscana, sez. controllo (parere n. 3/2018) ha ribadito gli indicati principi, anche alla luce della riduzione di legge, prevista dall’articolo 1, comma 54, della legge n. 266/2005: “Da questi principi parrebbe dunque potersi dedurre che l’Ente possa sempre procedere – a sua discrezione – ad una nuova determinazione della indennità al fine di attualizzarla e garantire “parità di trattamento e di effettività dell’accesso alle funzioni pubbliche” (anche sulla scorta della matrice costituzionale su cui poggia detta indennità), sempre tuttavia restando ovviamente sotto la soglia legale”.
Pertanto, in base a quanto ora illustrato, le maggiorazioni, ai fini della loro concreta efficacia giuridica, oltre che legittimità, devono essere oggetto di approvazione, con una specifica deliberazione, volta: – ad accertare la sussistenza delle condizioni, previste dalla legge, per l’applicazione delle maggiorazioni; – ad effettuare una complessiva valutazione delle risultanze di bilancio.

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