11/02/2020 – Il Viminale chiarisce i limiti pubblicitari esposti su un veicolo ad uso di una Onlus

Il Viminale chiarisce i limiti pubblicitari esposti su un veicolo ad uso di una Onlus
di Stefano Manzelli – Funzionario di polizia locale, consulente enti locali
 
E’ un classico all’Italiana. Da circa un decennio è stata fatta la legge che ammette la pubblicità sui veicoli per conto terzi delle associazioni di volontariato ma senza il previsto regolamento di attuazione resta tutto nel cassetto. Quindi la formula incentivante di ricevere in comodato gratuito un veicolo per il trasporto di persone diversamente abili resta non praticabile perché il rischio di incorrere in sanzioni è elevato. Lo ha evidenziato il Ministero dell’interno con la circolare n. 300/A/884/20/105/41 del 3 febbraio 2020. A seguito dell’entrata in vigore della L. n. 120/2010 è stato previsto che “il governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare l’art. 57 del regolamento, nel senso di prevedere che la pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita, alle condizioni di cui al comma 3 del citato art. 57, anche sui veicoli appartenenti alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, alle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’art. 6L. 11 agosto 1991 n. 266, e alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento rilasciato dal comitato olimpico nazionale italiano”. Questa disposizione è rimasta lettera morta ma nel frattempo molte società hanno proposto alle associazioni di volontariato di prendere in comodato gratuito veicoli attrezzati per il trasporto di persone zeppe di pubblicità. All’ennesima richiesta di chiarimenti l’organo di coordinamento dei servizi di polizia stradale ha ribadito che al momento non è possibile circolare liberamente con questi veicoli. Il trasporto di persone da parte delle associazioni di volontariato con veicoli attrezzati non può essere equiparato al trasporto passeggeri con servizio non di linea. Quindi in mancanza del regolamento attuativo della novella a parere del Viminale si tratta di un classico trasporto di persone su veicolo ad uso privato. Senza alcuna possibilità di applicare pubblicità sul veicolo a favore di terzi soggetti.

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