10/02/2020 – Contabilizzazione debiti fuori bilancio

Abruzzo, del. n. 181 – Contabilizzazione debiti fuori bilancio
Pubblicato il 7 febbraio 2020

Un sindaco ha chiesto un parere in merito alle modalità da adottare per ricondurre nel sistema di bilancio una nuova entità finanziaria, giudizialmente accertata, derivante da un contenzioso civile.
I magistrati contabili dell’Abruzzo, con la deliberazione 181/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 13 gennaio 2020, hanno ribadito che:
  • nel caso di delibera di indebitamento adottata per far fronte ad una sentenza esecutiva di condanna emessa successivamente al 7 novembre 2001, ma relativa a fatti accaduti precedentemente alla predetta data, il debito deve ritenersi maturato al momento del deposito della sentenza stessa (Corte dei Conti, Sez. Riunite, sentenza 12/2007);
  • le p.a. possono ricorrere a mutui passivi per il finanziamento di debiti fuori bilancio, ai sensi degli artt. 202, comma 1 e 194, comma 3, del d.lgs. 267/2000, maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 3/2001 ai sensi dell’art. 41, comma 4 della legge 448/2001, e secondo i criteri dettati dalla Corte dei Conti, Sez. Riunite in sede di controllo, del. 13/2016.
I magistrati contabili hanno ricordato che in caso di litispendenza risalente nel tempo, gli enti, ai fini di una corretta gestione finanziaria, dovrebbero iscrivere un adeguato e congruo accantonamento a fondo rischi per consentire la sterilizzazione di effetti negativi in bilancio, laddove si fosse in presenza di contenzioso che già mostri sin dall’origine significative probabilità di soccombenza dell’ente stesso.
Pertanto, secondo la Corte dei Conti, il momento di maturazione di un debito derivante da sentenza di condanna in capo all’ente deriva dal deposito della pronuncia. Si può ricorrere a un mutuo passivo per il finanziamento del debito fuori bilancio solo se quest’ultimo è maturato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 3/2001.

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