06/02/2020 – Spesa personale lavoro flessibile

Puglia, del. n. 107 – Spesa personale lavoro flessibile
Pubblicato il 5 febbraio 2020

Un sindaco ha chiesto se la spesa necessaria per effettuare un’assunzione a tempo determinato, finanziata da altro ente, debba essere computata nella spesa di lavoro flessibile e nel limite di cui all’art. 9, comma 28 del d.l. 78/2010.
 
I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 107/2019, hanno confermato che sono escluse dalle voci di spesa solo le assunzioni totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati e quelle per cui il legislatore ne prevede espressamente l’esclusione per far fronte ad emergenze conseguenti ad eventi sismici.
La Corte dei Conti ha ribadito che:
  • ai comuni colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 non si applicano, a decorrere dall’anno 2013 e per tutto il periodo dello stato di emergenza, i limiti imposti di spesa per il lavoro flessibile imposto dall’art. 9 comma 28 del d.l. 78/2010, ovvero l’obbligo di rispettare il 50% della spesa sostenuta nel 2009 per le medesime finalità;
  • nella base di calcolo, cristallizzata al 2009, della spesa di personale per lavoro flessibile si devono includere i costi del personale assunto per far fronte all’emergenza causata dal sisma 2012.
Pertanto, secondo la Corte dei Conti, sono escluse dai limiti di spesa per contratti di lavoro flessibile, gli oneri derivanti da assunzioni poste totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati e per quelle assunzioni necessarie a far fronte a emergenze sismiche.

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