06/02/2020 – Residui attivi

Residui attivi
Il Comune fra i propri residui attivi, oggetto di accantonamento a FCDE secondo il principio contabile armonizzato, riscontra accertamenti tributari IMU relativi al quinquennio di monitoraggio FCDE 2014-2018 per i quali l’Ente è in possesso di garanzie reali (pignoramenti presso terzi, ipoteche legali) su beni mobili e/o immobili dei soggetti debitori. In particolare in relazione ad un accertamento tributario IMU di consistente valore l’Ente risulta aver iscritto Ipoteca Legale di primo grado su bene immobile della società debitrice. Al momento l’Ente risulta essere il primo procedente nonostante la procedura di esecuzione/tentativo di asta non sia stata ancora esperita. Si intende sapere, tenuto conto di quanto prevede il principio contabile n. 2 in tema di esclusioni dei residui attivi dal conteggio delle medie storiche del FCDE (esclusione per i soli crediti assistiti garanzia fideiussoria) se in sede di Rendiconto si possa non considerare, in tutto o parte, tali residui attivi.
 
a cura di Federico Gavioli
Viste le molte difficoltà di applicazione dei nuovi principi, l’art. 1, comma 509, L. 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità per il 2015), successivamente modificata dall’art. 1, comma 882, L. 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) ha modificato la graduale introduzione a bilancio del FCDE prorogandone l’applicazione al 100% fino al 2021.
Tali norme non sono però state coordinate con la tempistica prevista a Rendiconto ove, con riferimento alla gestione dei residui attivi, l’accantonamento graduale al FCDE con il metodo semplificato è limitata agli esercizi dal 2015 al 2018.
Il principio contabile della gestione finanziaria (Allegato 4/2, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118) aveva ben evidenziato che «l’adozione di tale facoltà è effettuata tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell’ente e del rischio di rinviare oneri all’esercizio 2019» ma la mancanza di strumenti che consentano agli Enti Locali di rendere più efficiente l’attività di riscossione e la necessità di garantire i servizi indispensabili al territorio, in molti casi non hanno consentito agli enti di avere ulteriori risorse a disposizione (cfr. “Problematiche sulla determinazione del fondo crediti dubbia esigibilità a rendiconto” di Elena Brunetto).
L’ente locale è libero di individuare quali siano le entrate di dubbia esigibilità, in relazione alle quali quantificare il fondo, distinguendole da quelle certe, motivando la relativa scelta. Il calcolo del FCDE deve essere effettuato considerando la media delle riscossioni con riferimento al quinquennio precedente, tenendo in considerazione gli esercizi chiusi al momento della predisposizione del bilancio di previsione.
La percentuale determinata in base alle regole del principio contabile si applica a tutte e tre le annualità considerate dal bilancio di previsione (per esempio nel 2018-2020). Determinate le percentuali di non riscosso sulle singole tipologie di entrata si quantifica l’importo minimo da accantonare nel FCDE. Il fondo, comunque, deve essere monitorato nel corso dell’esercizio in base all’andamento delle entrate, almeno una volta in sede di verifica degli equilibri di bilancio (cfr. “Il fondo crediti di dubbia esigibilità nel preventivo” di Ilaria Nesi).
Sull’argomento c’è obiettivamente moltissima incertezza a causa anche di assenza di precise istruzioni in merito; in via del tutto interpretativa si ritiene che nel Rendiconto tali crediti dovrebbero essere esclusi poiché assistiti da garanzia reali.

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