06/02/2020 – Niente baratto amministrativo per le entrate non tributarie

Niente baratto amministrativo per le entrate non tributarie
di Cristina Montanari – Responsabile dell’Area Finanziaria-Tributi del Comune di Serramazzoni e Vicesegretario Comunale
Il baratto amministrativo (art. 190D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) è uno strumento che, adottato dall’Ente con apposito regolamento, consente ai cittadini (singoli o in forma associata-non imprese), a fronte della realizzazione di interventi di cura e tutela del territorio dagli stessi posti in essere, di beneficiare di agevolazione tributarie, dovendosi al contempo escludere l’applicabilità dell’istituto alle entrate extratributarie, alla luce del chiaro dettato della norma che, infatti, così recita: «Gli enti territoriali possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di contratti di partenariato sociale, sulla base di progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché’ individuati in relazione ad un preciso ambito territoriale. I contratti possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati. In relazione alla tipologia degli interventi, gli enti territoriali individuano riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato o dalla associazione ovvero comunque utili alla comunità di riferimento in un’ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa». Si tratta, in altri termini, di un istituto di partenariato sociale disciplinato che consente agli enti territoriali di compensare in tutto o in parte un credito tributario in funzione della realizzazione di un intervento di utilità sociale effettuato a cura ed a spese dei contribuenti.
Sull’argomento, la Corte dei conti si è già espressa in sede consultiva con le seguenti delibere, alle quali si rimanda:
Dalla loro lettura non emerge un’uniformità di vedute, tanto che il magistrato contabile lombardo, a fronte di un’ulteriore richiesta, con delibera 24 settembre 2019, n. 357, ha sospeso la pronuncia disponendo la rimessione degli atti al Presidente della Corte dei Conti per la risoluzione del quesito posto, riguardante la possibilità che l’ente locale, in sede di esercizio della potestà regolamentare prevista dall’art. 190D.lgs. n. 50/2016, applichi l’istituto del baratto amministrativo anche ai crediti di natura extra-tributaria connessi all’erogazione di servizi pubblici o prestazioni a domanda individuale.
Nella delibera 29 gennaio 2020, n. 2/SEZAUT/2020/QMIG, la Corte dei conti-sez. Autonomie si pronuncia sulla questione di massima proposta.
Il magistrato contabile ricorda preliminarmente che la norma in esame ha riprodotto, attraendola nella materia dei contratti pubblici di partenariato sociale, la fattispecie disciplinata dal precedente art. 24D.L. 12 settembre 2014, n. 133 (c.d. “sblocca Italia“), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e successivamente abrogato dalla lett. m), art. 129D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (recante disposizioni correttive dell’art. 217D.Lgs. n. 50/2016), tratteggiando appena l’istituto del baratto amministrativo, dovendo per questo, in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale, essere completata dai regolamenti degli enti territoriali, chiamati a definire i criteri e le condizioni del partenariato sociale assicurando il rispetto delle regole di contabilità pubblica e di salvaguardia dei vincoli e degli equilibri finanziari del bilancio, nonché dei principi di trasparenza, di parità di trattamento e di non discriminazione.
Il disposto dell’art. 190, poi, si caratterizza quale norma eccezionale, così che non può essere applicato oltre i casi e i tempi in esso considerati, vale a dire al di fuori delle fattispecie qualificabili come “riduzioni o esenzioni di tributi“; unico ulteriore spiraglio di applicazione possibile, nell’ambito della discrezionalità degli enti territoriali espressa in sede di adozione della disciplina attuativa dell’istituto, riguarda le “prestazioni patrimoniali imposte ex art. 23 Cost.“, ovvero quelle entrate che, pur non avendo espressamente natura tributaria, sono imposte unilateralmente dall’Amministrazione (ad esempio, il Cosap-canone per l’occupazione di suolo pubblico, piuttosto che il CIP-canone per le iniziative pubblicitarie).
La Corte dei conti-sez. Autonomie, in buona sostanza, conclude enunciando, in relazione alla questione di massima posta, i seguenti principi di diritto:
«E’ compito dell’ente locale favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini prevista dal quarto comma dell’art. 118 della Costituzione, anche attraverso la predeterminazione di fattispecie convenzionali tipizzate dirette allo svolgimento di attività socialmente utili nella gestione di aree e beni immobili, da compensare con la riduzione o l’estinzione di crediti extratributari disponibili.
Qualora i crediti vantati dall’ente traggano origine da prestazioni patrimoniali imposte ex art. 23 della Costituzione, l’esercizio di detto potere discrezionale può espletarsi entro gli spazi che la norma primaria rimette alla determinazione degli enti in sede attuativa.
Nei predetti ambiti applicativi, la disciplina dell’istituto del baratto amministrativo prevista dall’art. 190D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, non è suscettibile di interpretazione analogica e può essere applicata alle sole ipotesi di riduzione e/o estinzione di crediti di natura tributaria.
Nella disciplina regolamentare deve essere, comunque, assicurato il rispetto sia dei principi di legalità, trasparenza, imparzialità e buon andamento, sia delle regole di contabilità pubblica e di salvaguardia dei vincoli e degli equilibri finanziari».

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto