05/02/2020 – Limiti all’indebitamento

Trentino Alto Adige, del. n. 102 – Limiti all’indebitamento
Pubblicato il 4 febbraio 2020

Il Presidente di una provincia ha chiesto un parere in merito alla possibilità di acquisire i c.d. beni asciutti (ovvero edifici, macchinari etc.), afferenti alle concessioni idroelettriche, mediante operazioni di indebitamento, assoggettate unicamente ai limiti previsti dall’art. 1 comma 821 della legge di bilancio 2019 (legge 145/2018).
I magistrati contabili del Trentino Alto Adige, con la deliberazione 102/2019, hanno ribadito quanto affermato dalle Sezioni Riunite in sede di Controllo, con deliberazione di orientamento generale 20/2019, secondo cui:
  • permane l’obbligo in capo agli enti territoriali di rispettare il pareggio di bilancio, quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti;
  • gli enti territoriali devono osservare gli equilibri complessivi, finanziari di bilancio prescritti dall’ordinamento contabile di riferimento (d.lgs. 118/2001, d.lgs. 267/2000, l’art. 1, comma 821 della legge n. 145/2018) e le altre norme di finanza pubblica, che impongono limiti quantitativi e qualitativi all’accensione di mutui e altre forme di indebitamento.
Pertanto, secondo la Corte dei Conti, le operazioni di indebitamento degli enti sono sottoposti al rispetto degli obblighi di pareggio di bilancio e degli equilibri complessivi finanziari previsti sia dall’ordinamento contabile di riferimento, che dalle specifiche norme di finanza pubblica che impongono limiti quantitativi e qualitativi alle predette operazioni.

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