03/02/2020 – Società pubbliche: i dipendenti non possono transitare negli organici delle p.a. socie

Società pubbliche: i dipendenti non possono transitare negli organici delle p.a. socie
Pubblicato il 31 gennaio 2020

 
E’ costituzionalmente illegittima la norma regionale che prevede l’inquadramento automatico, nei ruoli della regione, di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso enti pubblici economici e società a totale partecipazione pubblica, senza alcuna valutazione della professionalità.
Questo il principio ribadito dalla Corte Costituzionale, con la sentenza 5/2020 con la quale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 24 della legge Regione Basilicata 38/2018.
La disposizione impugnata prevedeva che al “fine di razionalizzare l’impiego del personale a tempo indeterminato appartenente ad enti pubblici economici o a società a totale partecipazione pubblica in servizio presso gli uffici della Regione Basilicata da almeno cinque anni se ne dispone, a domanda, il passaggio nei ruoli regionali, nel rispetto della normativa vigente in materia di limiti alla spesa per il personale”.
I giudici costituzionali hanno rilevato che il riconoscimento del diritto potestativo, del personale a tempo indeterminato appartenente a enti pubblici economici o a società a totale partecipazione pubblica, di transitare nei ruoli del personale regionale, senza concorso, determinerebbe un privilegio indebito per i soggetti beneficiari di tale meccanismo.
La regola del pubblico concorso per l’accesso agli impieghi nelle p.a. ammette deroghe solo per fronteggiare specifiche necessità funzionali delle p.a. ovvero per peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico, ma la necessità di razionalizzazione degli organismi partecipati, e la conseguente esigenza di tutelare l’impiego del personale presente in tali strutture, non costituisce fondata motivazione per derogare al principio costituzionale del pubblico concorso, sancito nell’articolo 97 della Costituzione.
Pertanto, secondo la Corte Costituzionale, nella sentenza in commento, è illegittima l’“internalizzazione” attraverso il passaggio automatico dall’impiego “privato” in una società partecipata (anche in house) a quello alle dipendenze di una p.a., poiché in tal modo si aggirerebbe la regola che condiziona l’acquisizione dello stato giuridico di dipendente pubblico all’espletamento di un concorso pubblico (Corte cost. sentenza 62/2012; sentenza 227/2013; sentenza 167/2013; sentenza 7/2015).

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