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 Il Tar del Lazio con la sentenza n. 12002/2020 ha evidenziato che , una volta che l’interessato abbia efficacemente posto in essere tutte le attività a lui direttamente imposte dal bando e dalla legge, quali il tempestivo inoltro della domanda entro la data di scadenza del bando e l’utilizzo esclusivo dello strumento Pec, nessun profilo di responsabilità né tantomeno alcun effetto di esclusione dalla competizione gli può essere addebitato. È quindi irragionevole e per ciò stesso illegittima, una eventuale disposizione a bando di concorso con cui si stabilisca che la domanda debba pervenire via pec alla Pa entro un dato termine con l’ulteriore e «sproporzionato» onere di attestarne anche la consegna «effettiva».

 

Qui la sentenza 

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