30/04/2020 – “Dissesto” Ente Locale: i rapporti contabili tra Ente ed Organo straordinario di liquidazione

“Dissesto” Ente Locale: i rapporti contabili tra Ente ed Organo straordinario di liquidazione
29Apr, 2020 by Redazione
 
 
Nella Delibera n. 39 del 1° aprile 2020 della Corte dei conti Sicilia, un Comune chiede un parere sull’esatta interpretazione delle norme che, nell’ambito dell’acquisizione e della gestione dei mezzi finanziari per il risanamento dell’Ente dissestato (c.d. “massa attiva”), definiscono l’individuazione del Fondo cassa da trasferire all’Organo straordinario di liquidazione. Più in particolare, dopo aver premesso di aver dichiarato il “Dissesto finanziario” con Deliberazione consiliare, il Comune ha chiesto di conoscere se tra i residui passivi pagati prima della Dichiarazione di dissesto da computare nel saldo iniziale di cassa di competenza dell’Organo straordinario di liquidazione, debbano essere compresi i mandati effettuati a tale data, a titolo di rimborso dell’anticipazione di Tesoreria. Ed in caso affermativo, se sia possibile ritenere il Comune creditore nei confronti della gestione liquidatoria per il diritto al rimborso della quota negativa del saldo iniziale di cassa della Osl e se tale diritto di credito possa costituire accertamento di entrata nel bilancio di previsione del primo esercizio dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
Nello specifico, il quesito riguarda la tematica dei rapporti contabili che si instaurano, nel contesto della “Procedura di dissesto”, tra Ente ed Organo straordinario di liquidazione. La Sezione rileva che nella determinazione del Fondo cassa iniziale da trasferire all’Osl la compensazione non possa operare con riguardo a pagamenti effettuati dall’Ente relativamente a residui passivi di propria competenza (in specie, la restituzione dell’anticipazione di Tesoreria) in quanto ciò non sarebbe conforme, né al Principio di separazione delle masse, né al chiaro disposto di cui all’art. 255, comma 10, del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), come modificato dall’art. 1, comma 878, lett. b), della Legge n. 205/2017.  Tale ultima norma citata (“assicurare la copertura e la continuità del Servizio di ‘Tesoreria’ su tutto il territorio nazionale, tenuto conto dell’essenzialità del medesimo per il funzionamento degli Enti Locali, nonché di garantirne la sostenibilità economico-finanziaria, anche per finalità di tutela e di coordinamento della finanza pubblica”) è stata inclusa, tra le fattispecie sottratte alla competenze dell’Osl (di cui all’art. 255, comma 10, del Tuel), anche l’Amministrazione “delle anticipazioni di Tesoreria di cui all’art. 222”.

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