28/04/2020 – Incentivi IMU e TARI

Toscana, del. n. 46 – Incentivi IMU e TARI
Pubblicato il 27 aprile 2020

Un Sindaco ha chiesto un parere in merito all’interpretazione dell’art. 1, comma 1091 della legge di bilancio n. 145/2018, ovvero se in caso di tardiva approvazione del bilancio previsione ciò possa consentire comunque l’erogazione del compenso incentivante a favore del personale che ha svolto attività di accertamento dell’evasione tributaria.
I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione 46/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 24 aprile, hanno ribadito che le p.a. non possono erogare compensi incentivanti a favore del proprio personale, che abbia svolto attività di accertamento dell’evasione tributaria, laddove il bilancio di previsione non sia stato adottato entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
Secondo la Corte dei Conti, l’art. 1, comma 1091 della legge n. 145/2018, ai sensi del quale gli enti possono erogare il compenso incentivante a favore del proprio personale che ha svolto attività di accertamento dell’evasione tributaria solo se hanno adottato il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell’anno precedente e il rendiconto entro il 30 aprile dell’anno successivo, non è passibile di interpretazione estensiva, in quanto finalizzata al contenimento e alla corretta gestione delle risorse pubbliche, con riferimento alla spesa di personale (si veda anche Corte dei Conti, Sez. Contr. Lombardia, del. n. 412/2019).
La magistratura contabile ha inoltre ricordato che, laddove gli enti non approvino il bilancio di previsione nei termini prescritti dall’art. 151 del d.lgs. 267/2000 (TUEL), ovvero entro il 31 dicembre dell’anno precedente, si applica la disciplina stringente disposta dall’art. 163 del TUEL, secondo cui l’attività dell’ente è limitata ad una serie di attività tassative indicate nella predetta norma, tra cui non rientra l’erogazione di incentivi al personale, dovendo l’ente assolvere una gestione provvisoria limitata a specifiche attività previste dal legislatore (si veda anche Corte dei Conti, Sez. Contr. Emilia Romagna, del. n. 52/2019).
Pertanto, secondo la magistratura contabile, nella deliberazione in commento, gli enti possono erogare il compenso incentivante a favore del proprio personale che ha svolto attività di accertamento dell’evasione tributaria solo se hanno adottato il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell’anno precedente e il rendiconto entro il 30 aprile dell’anno successivo, così come disposto dall’art. 151 del d.lgs. 267/2000 (TUEL) e dall’art. 1, comma 1091 della legge di bilancio n. 145/2018.

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