27/04/2020 – Accesso civico in materia di dati Covid-19

Accesso civico in materia di dati Covid-19
È ammissibile un’azione di annullamento per l’ostensione di dati sanitari?
di Valeria Tevere – Avvocato
Pubblicato il 24/04/2020
 
In questo periodo di pandemia, la giurisprudenza amministrativa si trova a fronteggiare anche numerose istanze di tutela in via cautelare, connesse alle situazioni di emergenza COVID-19.
È da evidenziare, del resto, che i procedimenti cautelari non si sono mai fermati in questa fase di emergenza e non risultano soggetti alla sospensione di cui al Decreto legge “Cura Italia” n.18/2020. Si riscontra un ampio ricorso, inoltre, ai decreti monocratici presidenziali ex art. 56 c.p.a. La disposizione de qua statuisce che “prima della trattazione della domanda cautelare da parte del collegio, in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, il ricorrente può, con la domanda cautelare o con distinto ricorso notificato alle controparti, chiedere al Presidente del Tribunale amministrativo regionale o della sezione cui il ricorso è assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie”.
Il caso in esame è stato deciso con provvedimento monocratico cautelare e verte sull’accesso civico, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, di dati COVID 19 (Consiglio di Stato, sez. III, decreto 8 aprile 2020, n. 1841 – testo in calce).
Sommario
Fatto
Il CODACONS (Coordinamento delle associazioni a tutela dei diritti degli utenti e dei consumatori) ha presentato ricorso contro il Dipartimento della Protezione civile, il Ministero della Salute, l’Istituto Superiore della Sanità e la Presidenza del Consiglio per l’annullamento del provvedimento di comunicazione parziale dei dati ufficiali COVID sui bollettini quotidiani della Protezione civile del 25 e 26 marzo 2020. Nello specifico, si lamentava la mancanza in detti bollettini di dati concernenti la percentuale calcolate tra tamponi effettuali ed esito dell’aumento o diminuzione percentuale del contagio.
Il TAR Lazione rigetta il ricorso di annullamento ed il CODACONS propone appello cautelare ex art. 62 c.p.a.
Diritto
Valga a questo punto evidenziare i passaggi argomentativi del decisum monocratico.
1. In via preliminare, il CdS è tenuto a vagliare l’ammissibilità del gravame. A tal fine deve valutare la natura degli atti impugnati ed il bene della vita sotteso all’azione. Orbene il Presidente ritiene che nella fattispecie non vi sia un provvedimento formale di diniego di pubblicazione delle informazioni divisate “giacché la raccolta dei dati regionali per l’informazione dei cittadini non esprime né potrebbe farlo alcun potere autoritativo pubblico”.
È bene, infatti, ricordare che una delle differenze ontologiche tra accesso civico e procedimentale sta proprio nel fatto che il primo è espressione di un controllo diffuso della collettività sull’operato della P.A. che non si limita alla conoscenza di provvedimenti amministrativi.
2. Pur lasciando intendere il g.a. , in un obiter, l’importanza per il cittadino di conoscere le informazioni sanitarie COVID 19, sussistendo l’ interesse generale della trasparenza al fine di conoscere e valutare i dati per il contrasto e la riduzione del contagio e dell’adozione delle terapie necessarie, tuttavia è ritenuta inammissibile, nella fattispecie, l’azione caducatoria, non sussistendo alcun esercizio di potere autoritativo.
3. Il g.a. inoltre lascia all’appellante “uno spiraglio” di tutela, indirizzandolo verso la tutela più idonea che è l’azione di accertamento. Del resto i predetti dati, di cui si chiede ostensione, non saranno di certo irreversibilmente perduti, non sussistendo un periculum in mora, e quindi l’appellante potrà richiederli anche successivamente.
Conclusioni
In conclusione, questo decisum fornisce un chiarimento generale in materia di tutela processuale in caso di accesso civico che va oltre la questione specifica emergenziale.

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