20/04/2020 – Contabilizzazione entrate vincolate

Puglia, del. n. 31 – Contabilizzazione entrate vincolate
Pubblicato il 17 aprile 2020

Un Sindaco ha chiesto un parere in merito a se l’alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica comporti, per i relativi proventi, un vincolo di destinazione “irreversibile”, tale da sottrarre all’ente la disponibilità di tali risorse anche sotto il profilo della gestione di cassa.
I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 31/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 16 aprile, hanno chiarito che i proventi delle alienazioni di immobili di edilizia residenziale pubblica (ERP), costituiscono “entrate vincolate a destinazione specifica”, ai sensi dell’art. 180, comma 3, lett. d) del  d.lgs. 267/2000 (TUEL), con il quale il legislatore ha voluto stabilire una regola generale per l’impiego uniforme delle risorse provenienti dalle alienazioni immobiliari.
Circa la disponibilità, in termini di cassa, delle entrate vincolate a destinazione specifica, ad avviso della magistratura contabile, nella deliberazione in commento, trova applicazione la disciplina dettata dagli artt. 195 e 222 del TUEL, ovvero  tali risorse devono essere rilevate sia ai fini del controllo del loro impiego che per la determinazione dell’avanzo vincolato, con l’unica eccezione del ricorso per momentanea carenza di liquidità, nei casi e nelle modalità previste dal punto 9.2. del principio contabile applicato, ex allegato n. 4/2 del d. lgs. 118/2011.

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