17/04/2020 – Deliberazioni bilancio, tariffe/aliquote e regolamenti dei tributi locali al 31 luglio 2020

Deliberazioni bilancio, tariffe/aliquote e regolamenti dei tributi locali al 31 luglio 2020
di Girolamo Ielo – Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale
 
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia) è al giro di boa.
Il Senato ha licenziato il testo, apportando notevoli modificazioni ed integrazioni, che adesso è in approvazione, in via definitiva, alla Camera dei deputati. Con ogni probabilità il testo licenziato dal Senato non subirà modificazioni in seconda lettura, dato, anche, il fatto che in Senato il Governo ha posto la fiducia.
Tra le novità si segnalano le modificazioni ed integrazioni apportate all’art. 107, ed in particolare al comma 2. Il nuovo testo di questo comma stabilisce che ” Per le finalità di cui al comma 1, per l’esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge”.
Premessa: bilanci, tariffe/aliquote e regolamenti
Il comma 1, dell’art. 151D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale. Questo termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.
Questa disposizione si lega con le norme che si occupano delle tariffe/aliquote dei tributi locali. Infatti, l’art. 1, comma 169L. 27 dicembre 2006, n. 296 stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
La stessa disposizione si lega con le norme che si occupano dei regolamenti delle entrate locali. Infatti, l’art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 sancisce che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.
Da queste disposizioni si evince chiaramente che il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione si traferisce, in automatico, nel termine per deliberare le aliquote/tariffe e i regolamenti dei tributi locali.
La facoltà concessa al Ministro dell’interno a differire il termine per la deliberazione del bilancio di previsione non è l’unica regola. Il legislatore può, in qualsiasi tempo, differire il termine per la deliberazione del bilancio, il termine per la deliberazione delle tariffe/aliquote dei tributi locali, il termine per la deliberazione dei regolamenti dei tributi locali.
I vari differimenti per le deliberazioni dei bilanci per l’anno 2020
Il Ministro dell’interno con il D.M. 13 dicembre 2019 (G.U. 17 dicembre 2019, n. 295) ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali al 31 marzo 2020.
Successivamente con il D.M. 28 febbraio 2020 (G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020) lo stesso Ministro ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020.
Il comma 2, dell’art. 107D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia) stabilisce che, per l’esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’art. 151, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 maggio 2020.
Poi, come si è visto in precedenza, il Senato in sede di conversione del d.l. n. 18/2020 ha differito il termine al 31 luglio 2020.
Siccome i differimenti riguardano il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, gli stessi si applicano ai fini del termine per le deliberazioni delle tariffe/aliquote e dei regolamenti dei tributi locali.
Tariffe TARI e TARI (corrispettivo)
Il quarto comma dell’art. 107D.L. n. 18 del 2020 stabilisce che il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall’art. 1, comma 683-bisL. 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020. Quest’ultima disposizione prevede che “In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l’anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all’art. 1, comma 169L. 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”.
Da notare che il termine del 30 aprile si riferiva al differimento delle deliberazioni delle tariffe e dei regolanenti, il nuovo termine (del 30 giugno) si riferisce alle sole deliberazioni delle tariffe.
Nel quinto comma dell’art. 107 è stabilito che i comuni – in deroga all’obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio nonché all’obbligo di approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e le aliquote della TASI entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione – possono approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo successivamente alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi effettivi sostenuti e i costi determinati è ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.
Su queste disposizioni si è aperta un’ampia discussione, avendo il legislatore provveduto a differire il termine per la determinazione delle tariffe e non anche quello del regolamento. Venendosi ad avere con la fissazione: a)entro il 30 giugno il termine per la deliberazione delle tariffe;b)entro il 31 maggio ( in virtù del differimento dei bilanci, di cui al comma 2, dell’art. 107D.L. n. 18/2020) il termine per la deliberazione del regolamento. Determinadosi un evidente disallineamento.
Il Senato, a parte la modificazione del termine “TARI corrispettivo” in “Tariffa corrispettiva”, non ha modificato le disposizioni sulla TARI e sulla Tariffa corrispettiva. C’è invece una modificazione implicita.
Pertanto a queste due entrate si applica il differimento al 31 luglio 2020, per la determinazione delle tariffe e per la determinazione del regolamento.
La nuova IMU
Il comma 779, art. 1, L. 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) disciplina il regime transitorio, relativo al primo anno di applicazione della nuova imposta. È stabilito che per l’anno 2020 i comuni possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell’imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 2020.
Il legislatore non ha modificato questa disposizione. C’è invece una modificazione implicita.
Pertanto alla nuova IMU si applica il differimento al 31 luglio 2020, per la determinazione delle aliquote e per la determinazione del regolamento.
Canone unico
Quanto detto in precedenza non si applica al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (denominato canone unico) che entra in vigore con il 2021 al posto della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP),dell’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA) e del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP). Per queste ultime 4 entrate, invece, c’è il differimento (per le tariffe/aliquote e regolamento) entro il 31 luglio 2020.

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