11/04/2020 – Premi ai dipendenti pubblici: chiarimenti delle Entrate sull’emergenza sanitaria da COVID-19

Premi ai dipendenti pubblici: chiarimenti delle Entrate sull’emergenza sanitaria da COVID-19
di Federico Gavioli – Dottore commercialista, revisore legale e giornalista pubblicista
 
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, cd. decreto “Cura Italia”, pubblicato sulla G.U. n. 70, del 17 marzo 2020, e recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, attualmente in discussione in Parlamento, prevede all’art. 63, un bonus di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID-19, continuino a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020.
La misura, erogata in favore dei titolari di redditi da lavoro dipendente (ai sensi dell’art. 49D.P.R. n. 917/1986, cd. TUIR) non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini delle imposte dirette, ed è ragguagliato ai giorni in cui il lavoro è prestato nella sede ordinaria.
Il premio è attribuito, in via automatica, dal datore di lavoro, che lo eroga se possibile con la retribuzione relativa al mese di aprile, e comunque entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio.
L’Agenzia delle entrate con la Circ. n. 8/E, del 3 aprile 2020, fornisce ulteriori precisazioni, tramite delle risposte a quesiti posti dalle associazioni di categoria, dalle strutture regionali dell’Agenzia, nonché da professionisti e altri contribuenti, sull’applicazione delle misure tributarie introdotte.
Calcolo dei giorni
Alla domanda se i giorni per l’attribuzione del bonus previsto dall’art. 63, del Decreto “Cura Italia”, per i dipendenti pubblici e privati , devono essere conteggiati da calendario o da contratto (cioè in 26.esimi o in 30.esimi) , l’Agenzia delle Entrate ritiene , in assenza di precisazioni risultanti dalla lettera della norma e/o dalla relazione illustrativa, che al fine del calcolo complessivo dei giorni rilevanti ai fini della determinazione dell’importo del bonus spettante, rilevi il rapporto tra le ore effettive lavorate nel mese e le ore lavorabili come previsto contrattualmente.
Cessazione del rapporto di lavoro nel mese di marzo 2020
E’ stato posto un quesito all’Agenzia delle Entrate, relativo all’attribuzione del bonus ai lavoratori dipendenti di cui all’art. 63, del Decreto “Cura Italia” , su come deve avvenire in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel mese di marzo 2020; i tecnici delle Entrate hanno chiarito che considerato che l’importo del bonus è rapportato al numero di giorni di lavoro svolti, nel mese di marzo 2020, nella propria sede di lavoro, ai dipendenti licenziati nel predetto mese spetterà il bonus in proporzione ai giorni di lavoro svolti presso la predetta sede calcolati in base al rapporto tra le ore effettive lavorate nel mese e le ore lavorabili come previsto contrattualmente.
Lavoratori in servizio esterno
Per i lavoratori che sono in servizio esterno presso clienti o in missione o presso altre sedi dell’impresa o del gruppo diverse dalla propria si è posto il dubbio se questi hanno diritto alla percezione del premio di cui all’art. 63, del Decreto “Cura Italia”.
L’Agenzia delle Entrate ha risposto che il citato articolo riconosce ai lavoratori dipendenti che hanno conseguito, nell’anno precedente, un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro, un premio di 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti presso la sede di lavoro nel mese di marzo 2020. Tenuto conto che la ratio di tale disposizione persegue l’obiettivo di dare ristoro ai dipendenti che hanno continuato a lavorare nel mese di marzo senza poter adottare, quale misura di prevenzione, quella del lavoro agile o da remoto, i tecnici delle Entrate sono del parere che il premio, debba essere riconosciuto anche a coloro che hanno prestato la loro attività lavorativa in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell’impresa.
Restano, invece, esclusi i dipendenti che hanno prestato la loro attività lavorativa in modalità di lavoro agile (“smart working”).
Trattamento dei lavoratori in part-time
In merito al bonus ai lavoratori dipendenti di cui all’art. 63, del Decreto “Cura Italia”, sono emerse perplessità se questo debba essere proporzionato alla percentuale di occupazione oppure si debba usare la proporzione tra giorni lavorati “in sede” e giorni lavorabili secondo l’orario di lavoro previsto.
Perplessità sono emerse su come debbano essere considerate le giornate di ferie, malattia, congedo.
L’Agenzia delle Entrate sulla base della lettera della norma che rapporta l’ammontare del premio «al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro», è dell’avviso che indipendentemente dalla tipologia di contratto, full time e part time, l’importo del bonus erogabile dovrà essere determinato in ragione del periodo di lavoro durante il quale il dipendente presta effettivamente l’attività lavorativa presso la propria sede.
Inoltre, in considerazione della finalità della norma che vuole premiare i dipendenti che hanno continuato a prestare la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro non devono considerarsi nel rapporto né al numeratore né al denominatore, le giornate di ferie o di malattia.
In base alla medesima ratio, sono escluse dal calcolo le giornate di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni.
Giorni lavorati in modalità lavoro agile (“smart working”)
Per i giorni lavorati in smart working sono emersi dubbi se questi devono essere esclusi dal calcolo del bonus di 100 euro ai lavoratori dipendenti.
L’Agenzia delle Entrate in ragione dell’espresso riferimento fatto dall’art. 63, del Decreto “Cura Italia”, il quale afferma che il riferimento è al «numero di giorni svolti nella propria sede di lavoro», è dell’avviso che non possano rientrare nel computo dei giorni di lavoro rilevanti ai fini della determinazione dell’importo del cd. premio, il periodo di lavoro svolto a distanza, ovvero al di fuori dell’ordinaria sede di lavoro e/o degli ordinari luoghi in cui tradizionalmente viene prestata l’attività lavorativa, anche se funzionalmente e strutturalmente collegati ad essi, attraverso l’ausilio di strumenti di comunicazione informatici e telematici.
Premio ai lavoratori dipendenti: criteri di determinazione dell’importo del reddito di lavoro dipendente
L’Agenzia delle Entrate ritiene che ai fini della verifica del rispetto del limite di 40 mila euro previsto dall’art. 63, del Decreto “Cura Italia”, debba considerarsi esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva IRPEF e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva.
Modalità di erogazione del bonus
Sulla modalità di erogazione del bonus l’Agenzia delle Entrate ricorda che il comma 2, dell’art. 63, del Decreto “Cura Italia” dispone, tra l’altro, che i sostituti d’imposta riconoscono, in via automatica, l’incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Conseguentemente, il bonus in esame non dovrà essere erogato necessariamente con le competenze stipendiali del mese di aprile 2020.
Erogazione del bonus e attestazione redditi del dipendente
Alla domanda se ai fini dell’erogazione del premio ai lavoratori dipendenti ai sensi dell’art. 63, del Decreto “Cura Italia” , per i lavoratori assunti nel corso del 2020 sia il datore di lavoro che deve chiedere al precedente datore i dati reddituali del dipendente, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che , analogamente a quanto già chiarito con riferimento alla disciplina di detassazione dei premi di risultato, qualora il datore di lavoro tenuto all’erogazione del premio non sia lo stesso che abbia rilasciato la certificazione unica dei redditi per l’anno precedente, il dipendente, al fine di ottenere il premio, dovrà rilasciare al sostituto di imposta una autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47D.P.R. n. 445/2000, in cui attestare l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno precedente.
Utilizzo del credito d’imposta riconosciuto al datore di lavoro
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che il recupero in compensazione orizzontale del premio anticipato al dipendente deve avvenire mediante l’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia, come chiarito con la Ris.n. 110/E del 31 dicembre 2019 e non è soggetto agli altri limiti o vincoli previsti per l’utilizzo in compensazione dei crediti di imposta.
Al fine di consentire ai sostituti d’imposta di recuperare in compensazione il premio erogato ai dipendenti, con la Ris.n. 17/E del 31 marzo 2020, sono stati istituiti, per il modello F24, il codice tributo “1699” e per il modello F24 “enti pubblici” (F24 EP), il codice, “169E”, denominati “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020“.

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