10/04/2020 – Riduzione indennità di funzione degli amministratori

Puglia, del. n. 26 – Riduzione indennità di funzione degli amministratori
Pubblicato il 9 aprile 2020

Un Sindaco ha chiesto un parere in merito a se fosse ancora applicabile la riduzione dell’indennità di carica, prevista dall’art. 1, co. 54 della l. 266/2005 (legge finanziaria del 2006), per gli amministratori locali, se le riduzioni previste dall’art. 5, co. 7 del d. l. n. 78/2010 trovino ancora applicazione per le indennità di funzione degli amministratori, e se le predette riduzioni siano da considerarsi cumulative.
I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 26/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 aprile, hanno ribadito, richiamando l’orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, che l’ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori e agli organi politici di Regioni ed Enti locali, in godimento alla data di entrata in vigore del d. l. 112/2008,  debba essere calcolato tenendo in considerazione la riduzione prevista dal dall’art. 1, co. 54 della l. 266/2005 (si veda Corte dei Conti, Sez. Riunite in sede di controllo, del. n. 1/2012; Corte dei Conti, Sez. Contr. Lazio, del. n. 93/2019Corte dei Conti, Sez. Contr. Lombardia, del. n. 382/2017).
Il successivo d. l. n. 78/2010 sebbene avesse disposto un’ulteriore rideterminazione degli emolumenti sulla base di una revisione degli importi tabellari, questa è stata demandata a un successivo decreto del Ministero dell’Interno che ad oggi non risulta ancora approvato.
Pertanto, la magistratura contabile, nella deliberazione in commento, ha ritenuto che ai compensi spettanti agli amministratori locali si applica la sola riduzione dell’indennità di carica prevista dall’art. 1, co. 54 della l. 266/2005.

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