09/04/2020 – Le principali pronunce e indirizzi della Corte dei Conti – 15/31 marzo 2020

Le principali pronunce e indirizzi della Corte dei Conti – 15/31 marzo 2020
di Cristina Montanari – Responsabile dell’Area Finanziaria e Vicesegretario del Comune di Serramazzoni
 
La Giurisprudenza Consultiva
CONTABILITA’ E CONTROLLI
– Il giudice dei conti si esprime sulla cessione dei crediti della P.A.
– Le norme in materia di vincoli di destinazione dei proventi da alienazione del patrimonio disponibile (art. 1, comma 443, L. n. 228/2012 e art. 56-bis, comma 11, D.L. n. 69/2013) non possano trovare applicazione nei confronti dei beni patrimoniali indisponibili, indipendentemente dalla loro commerciabilità. Trattasi, infatti, di norme aventi uno specifico ambito d’applicazione oggettiva che non lascia spazio a interpretazioni estensive. D’altra parte quando il legislatore ha voluto sottoporre allo stesso trattamento i beni patrimoniali disponibili e i beni patrimoniali indisponibili, non si è specificatamente riferito agli uni o agli altri; si pensi all’art. 1, comma 866, L. n. 205/2017, dove la norma ha fatto riferimento alla possibilità, per gli enti locali, di utilizzo dei proventi derivanti dalle “alienazioni patrimoniali”, anche di quelli derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, senza distinguere tra beni del patrimonio disponibile o indisponibile dell’Ente.
– La Sezione ribadisce il principio di diritto già enunciato nella delibera n. 22/2020/PAR, secondo cui, con riguardo alla riconduzione delle ex IPAB all’interno del perimetro di consolidamento del bilancio dell’Ente, le modifiche introdotte dall’art. 11-sexiesD.L. n. 135/2018 (coordinato con la L. di conversione 12/2019) hanno una portata espressamente limitata ad escludere che il potere di nomina pubblica degli amministratori si traduca in una qualunque forma di controllo, anche alla luce dell’ambito di loro immediata applicazione (governance delle imprese sociali e identificazione degli enti del Terzo settore). È rimandato, pertanto, all’ente locale il compito di valutare complessivamente la sussistenza delle altre condizioni previste dall’art. 11-terD.Lgs. n. 118/2011, anche in funzione della natura specifica delle attività svolte dalla fondazione.
– Il Comune ha formulato una richiesta di parere in tema di riconoscibilità, ex art. 194 TUEL, come debito fuori bilancio del disavanzo di una società, indirettamente partecipata, affidataria del servizio di gestione dell’impianto natatorio comunale. La Sezione ribadisce il principio di diritto per cui non è consentita un’indiscriminata riconoscibilità come debito fuori bilancio, tramite la procedura prevista dall’art. 194 TUEL, del disavanzo di un organismo partecipato da un ente locale che potrà essere oggetto di riconoscimento solo in presenza degli specifici presupposti richiesti dall’art. 194, comma 1, lett. b) e c), TUEL.
– In tema di riparto di competenze nell’ambito della procedura di dissesto, alla luce dell’art. 252, comma 4, TUEL, e dell’art. 5, comma 2, D.L. n. 80/2004, è possibile concludere che: i) i debiti certi, liquidi ed esigibili correlati a fatti/atti verificatisi entro il 31/12 dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato rientrano nella competenza dell’OSL; ii) i debiti non certi, non liquidi e non esigibili correlati ai medesimi fatti/atti rientrano nella competenza dell’OSL laddove diventino certi, liquidi ed esigibili anche successivamente al 31/12 dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato ma comunque non oltre la data d’approvazione del rendiconto della gestione da parte dello stesso OSL, ex art. 256, comma 11, TUEL; iii) il conferimento di un incarico legale avvenuto entro il 31/12 dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato si pone come fatto genetico di un debito nei confronti del Comune dissestato, destinato a ricadere nella competenza liquidatoria dell’OSL ove la relativa parcella – che rende liquida ed esigibile l’obbligazione pecuniaria – intervenga dopo la data della dichiarazione di dissesto ma entro quella d’approvazione del rendiconto della gestione da parte dell’OSL.
– La necessità di erogare il servizio nei confronti di categorie di utenti particolarmente deboli, o comunque l’individuazione di un rilevante e preminente interesse pubblico, consentono di agevolare l’utenza del servizio di trasporto verso gli asili nido e le scuole dell’infanzia, prevedendo la riduzione della quota di compartecipazione o anche il suo totale esonero.
– Il Comune, nell’ipotesi del futuro accesso al Fondo di Rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti locali, non potrà che confrontarsi col precetto generale dell’art. 243-bis, comma 9, lett. b), TUEL, che impone una revisione della spesa relativa all’acquisto di beni e alla prestazione dei servizi con le modalità puntualmente individuate dalla norma, rammentando, comunque, che – ferma restando l’obbligatorietà delle riduzioni indicate nelle lettere b) e c) – il legislatore concede all’ente la facoltà di “procedere a compensazioni, in valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui alle medesime lettere b) e c)”, con evidenza di tali misure all’interno del piano di riequilibrio approvato (art. 243-bis, comma 9, lett. c-bis, TUEL).
 
FISCO E TRIBUTI
– Si esclude l’applicazione dell’istituto della datio in solutum (art. 1197 c.c.) alle obbligazioni tributarie, con particolare riferimento al pagamento dei tributi locali.
 
PERSONALE E PREVIDENZA
– Si sospende la pronuncia sottoponendo al Presidente della Corte dei conti la valutazione dell’opportunità di deferire alla Sezione delle Autonomie/alle Sezioni riunite in sede di controllo, ai sensi del combinato disposto dell’art. 6, comma 4, D.L. n. 174/2012, e dell’art. 17, comma 31, D.L. n. 78/2009, la seguente questione: “Se l’istituto dello scavalco condiviso, in quanto comporta oneri finanziari anche a carico dell’ente utilizzatore, vada ricompreso o meno tra le fattispecie di utilizzo del personale da assoggettare alla disciplina sanzionatoria prevista dall’art. 9, comma 1-quinquies, D.L. 24 giugno 2016 n. 113, convertito con L. 7 agosto 2016 n. 160”.
– Il giudice dei conti si esprime in ordine al riconoscimento o meno di fondi vincolati, sotto il profilo della competenza e della cassa, e quindi esclusi dal tetto di cui all’art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75/2017, ai proventi derivanti: i) dall’incremento fino ad un massimo del 10% dei diritti ed oneri per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi delle domande di sanatoria (art. 32, comma 40, D.L. n. 269/2003); ii) dal 50% delle somme riscosse a titolo di conguaglio dell’oblazione (art. 32, comma 41, D.L. n. 269/2003).
– Un Sindaco chiede parere sulla possibilità, in costanza di esercizio provvisorio, non avendo ancora approvato il Bilancio 2020-2022, di procedere ad assunzioni di personale, mediante scorrimento di una graduatoria vigente; precisa altresì che l’assunzione in questione è inclusa nel piano del fabbisogno triennale e di avere, inoltre, esperito le preliminari procedure di mobilità. Nel merito, va innanzitutto premesso che nel bilancio degli enti locali, gli stanziamenti di spesa hanno natura autorizzatoria, costituendo un limite agli impegni e ai pagamenti con la sola esclusione delle previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e i servizi per conto terzi. Ne discende che, laddove non risulti approvato, entro il 31.12 dell’anno precedente, il bilancio di previsione per l’anno in corso, il legislatore, onde evitare la paralisi dell’ente, ha comunque consentito una gestione “provvisoria” dell’esercizio, ma, proprio in quanto tale, nel rispetto di predeterminati limiti, a garanzia degli equilibri di bilancio dell’ente e riassunti nella disciplina dettata dall’art. 163 TUEL e dall’art. 43D.Lgs. n. 118/2011, e relativi principi contabili. Nel caso dell’“esercizio provvisorio”, gli enti possono impegnare solo spese correnti (oltre quelle correlate a partite di giro), mentre per la spesa in conto capitale, possono essere impegnate solo somme per lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. In tale scenario sussiste il rischio concreto che il ricorso all’utilizzo degli stanziamenti di spesa dell’anno precedente, seppure per dodicesimi, possa non apparire idoneo a garantire la primaria esigenza di preservare, in maniera permanente, gli equilibri di bilancio e assicurare il pareggio effettivo. Ne deriva, dunque, l’impossibilità di assumere spese, in costanza di esercizio provvisorio, al di là del limite dei dodicesimi, con la sola eccezione dei casi, tassativi, elencati dal predetto art. 163, comma 5, TUEL tra i quali non risulta annoverabile la tipologia di spesa di cui al parere in esame, non essendo la stessa riconducibile: all’eccezione di cui alla lett. a) del comma in esame, spese tassativamente regolate dalla legge, non trattandosi di un’assunzione imposta ex lege, ma programmata dall’ente medesimo; all’eccezione di cui alla lett. b), non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, attesa la pacifica frazionabilità in dodicesimi delle spese di personale; né, infine, all’eccezione di cui alla lett. c), spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti, riferendosi, siffatta eccezione, al caso di servizi, oggetto di contratti in scadenza, tra i quali non rileva il contratto di lavoro subordinato.
– Come non è possibile, nel caso di concessione di servizi, prevedere l’incentivo tecnico ai propri dipendenti, per la medesima ragione non si può corrispondere l’incentivo all’ente capofila, incentivo che è stato associato dal legislatore a specifiche qualificazioni. La Sezione rileva che i compensi incentivanti in parola sono erogabili, in caso di appalti di servizi o forniture, solo laddove sia stato nominato il direttore dell’esecuzione, nomina richiesta secondo le richiamate Linee guida ANAC, soltanto negli appalti di forniture e servizi d’importo superiore a 500.000 euro ovvero di particolare complessità: tale prescrizione deve ritenersi valida anche in caso di incentivo tecnico di cui al comma 5, art. 113, da riconoscere all’ente capofila della C.U.C.
 
Gli atti di indirizzo-programmazione e verifica delle Sezioni Regionali
CONTABILITA’ E CONTROLLI
– Spending review Enti Locali: ulteriormente prorogato al 30/04/2020 il termine ultimo d’invio del questionario di cui all’art. 6, comma 3, D.L. n. 174/2012, sull’attuazione delle misure dirette alla razionalizzazione della spesa degli enti locali, la cui precedente scadenza era fissata al 16 marzo 2020. Lo rende noto la Sezione delle Autonomie, informando che analogo avviso è stato diramato agli enti interessati mediante sistema Con.Te.
– Memoria della Corte dei conti sul D.L. n. 18/2020 recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (AS 1766).
In un contesto di emergenza sanitaria quale quello che stiamo attraversando, la politica di bilancio è chiamata a giocare un ruolo indispensabile per: rafforzare il sistema sanitario adeguandolo ad una emergenza particolare, consentendo in tal modo di corrispondere alle attese di cura dei cittadini; mettere in condizioni il personale che vi lavora di poter affrontare l’epidemia e di operare in sicurezza; preservare la capacità produttiva del sistema economico e le sue potenzialità di crescita; ridurre le difficoltà di lavoratori e famiglie”. E’ quanto si legge nella memoria inviata alla Commissione V (Bilancio) del Senato della Repubblica ove è all’esame la conversione in legge del decreto.
Le principali sentenze in materia di danno erariale
– La cancellazione dal registro delle imprese di una società di persone fa presumere, salvo prova contraria, l’estinzione della società, che sul piano sostanziale non altera il regime di responsabilità dei soci, in quanto si determina un fenomeno giuridico di tipo successorio con trasferimento delle obbligazioni sociali ai soci, mentre sul piano processuale fa venir meno la capacità processuale sia attiva che passiva della società di persone.
– L’anticipazione di tesoreria non costituisce una forma d’indebitamento per l’ente locale che vi ricorre, essendo, piuttosto, un’obbligazione ex lege finalizzata a consentire agli enti locali di poter disporre di un’anticipazione di liquidità a breve termine, attinente al rapporto dare-avere tra l’ente locale ed il suo tesoriere. A seguito della dichiarazione di dissesto finanziario di un ente locale l’organismo straordinario di liquidazione ha competenza per tutti gli atti e i fatti di gestione verificatisi entro il 31/12 dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, con esclusione delle anticipazioni di tesoreria relative a fatti di gestione successivi al 1° gennaio 2018.
– La mancata replica del Pubblico Ministero alle deduzioni dell’incolpato non costituisce motivo di nullità dell’atto introduttivo del giudizio, in quanto la fase istruttoria, non essendo indirizzata a creare un contraddittorio tra accusa e difesa, non impone un obbligo motivazionale, previsto solo a carico del giudicante. Il funzionario regionale che abbia collaudato un’opera pubblica, finanziata con fondi comunitari, rivelatasi poi mai realizzata, non risponde del relativo danno erariale se non risulta provato nella sua condotta il dolo o la colpa grave.
– L’immunità costituzionalmente prevista per i consiglieri regionali è limitata ai voti dati e alle opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni e non può estendersi alla responsabilità amministrativa dipendente da uso illegittimo di denaro pubblico.

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