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Cremazione – collocazione ceneri
Ci è stato richiesto di poter procedere alla cremazione di un defunto deceduto nei primi anni 2000 e già tumulato in loculo presente in una tomba di famiglia sito in un nostro cimitero per poter collocare successivamente l’urna di ceneri nella tomba della moglie, deceduta pochi mesi fa e collocata nello stesso cimitero. L’ulss locale ha dato parere positivo all’operazione dal punto di vista igienico sanitario. Non vi è però stata la volontà scritta o manifesta del defunto o della coniuge in merito alla cremazione o all’essere sepolti insieme. La richiesta di effettuare la cremazione del defunto per poterlo spostare nella tomba della coniuge proviene infatti dagli eredi, successiva alla sepoltura della coniuge sopra menzionata. E’ possibile dare quindi seguito a tale richiesta?
a cura di Simone Chiarelli
 
La disciplina in materia è rimessa alla regolamentazione comunale nell’ambito del proprio regolamento. Qualora questo non disponga diversamente la volontà circa la cremazione prima e la collocazione delle ceneri poi spetta al congiunto più prossimo ove manchi una chiara espressa manifestazione di volontà del defunto ovvero siano decorsi eventuali termini minimi regolamentari che mantengano ferma tale volontà.
Il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285art. 74, dispone infatti ” La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi”.
Pertanto nel caso concreto la manifestazione di volontà dell’erede più prossimo, unitamente al parere favorevole sotto il profilo sanitario della ASL, consente di accogliere la richiesta.

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