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Puglia, del. n. 23 – Riparto di competenze in enti dissestati
Pubblicato il 7 aprile 2020

Un sindaco ha chiesto un parere riguardo al riparto di competenze nell’ambito di una procedura di dissesto.
I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 23/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 31 marzo, hanno chiarito, richiamando l’art. 252, co. 4 del  d.lgs. 267/2000 (TUEL) e l’art. 5, co. 2 del d. l. n. 80/2004, che:
  • I debiti certi, liquidi ed esigibili relativi a fatti e atti verificatisi nell’anno solare precedente all’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato sono di competenza dell’organo straordinario di liquidazione;
  • I debiti non certi, non liquidi e non esigibili correlati ai medesimi fatti e atti sono di competenza dell’organo straordinario di liquidazione nel caso in cui diventino certi, liquidi ed esigibili, anche successivamente al 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, purché non oltre la data di approvazione del rendiconto della gestione da parte dell’organo straordinario di liquidazione;
  • La parcella per gli incarichi legali conferiti entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato ricadono nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione laddove intervenisse successivamente alla dichiarazione del dissesto ma in data antecedente all’approvazione del rendiconto di gestione da parte dell’organo straordinario di liquidazione.

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