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Campania, del. n. 28 – No assunzioni per enti in esercizio provvisorio
Pubblicato il 7 aprile 2020

Un sindaco ha chiesto un parere circa la possibilità, in costanza di esercizio provvisorio e una volta esperite le procedure di mobilità preliminari, di procedere all’assunzione di nuovo personale in coerenza con quanto previsto dal piano triennale del fabbisogno di personale, mediante  scorrimento di una graduatoria vigente.
I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 28/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 30 marzo, hanno chiarito che la ratio posta a fondamento della disciplina dell’esercizio provvisorio è quella di garantire il rispetto degli equilibri finanziari.
A tal fine, gli enti in esercizio provvisorio possono impegnare solamente spese correnti, oltre a quelle relative alle partite di giro, mentre per la spesa in conto capitale possono essere impegnate esclusivamente somme destinate a interventi di somma urgenza, in conformità con le previsioni dell’art. 163, co. 3 del Testo unico sull’ordinamento degli enti locali (d. lgs. n. 267/2000).
La Corte dei Conti ha inoltre evidenziato come la spesa per l’assunzione di nuovo personale non rientri tra le eccezioni previste dal comma 5 del predetto art. 163 del TUEL, ovvero non rientri tra le:
  • spese tassativamente regolate dalla legge;
  • spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
  • spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
Pertanto, secondo la magistratura contabile, nella deliberazione in commento, ai sensi della normativa vigente non vi è possibilità, in costanza di esercizio provvisorio, di procedere all’assunzione di nuovo personale, neppure laddove tali assunzioni fossero state previste nel piano triennale del fabbisogno di personale.
     
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