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Lombardia, del. n. 34 – Disavanzo degli organismi partecipati
Pubblicato il 7 aprile 2020

Un sindaco ha chiesto un parere circa la riconoscibilità quale debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 del d. lgs. n. 267/2000 (Testo unico sull’ordinamento degli enti locali), del disavanzo di una società, indirettamente partecipata dal Comune, affidataria del servizio di gestione della piscina comunale.
I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 34/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 30 marzo, hanno ricordato che l’art. 194 del d.lgs. 267/2000 (TUEL), concernente il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, contempla una serie di ipotesi tassative, che non sono passibili di interpretazione estensiva.
Il Collegio, richiamando la deliberazione n. 5/2017 della Sez. regionale di controllo dell’Abruzzo, ha sottolineato come, nel caso di organismi costituiti dalla pubblica amministrazione, la copertura dei disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni possa avvenire soltanto nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi.
La magistratura contabile ha ricordato altresì che sono invece ancora più stringenti i limiti previsti per le strutture societarie, in quanto la riconoscibilità come debito fuori bilancio del disavanzo della società partecipata sia subordinata alla decisione di ricapitalizzare la stessa da parte dell’ente locale socio e che pertanto debba escludersi l’applicazione, anche in via analogica, delle disposizioni del citato art. 194 del TUEL.
Pertanto, secondo la magistratura contabile, nella deliberazione in commento, non è consentita la riconoscibilità come debito fuori bilancio del disavanzo di un organismo partecipato, senza la previa decisione dell’ente socio di ricapitalizzare l’organismo partecipato, fermo restando il rispetto degli specifici presupposti richiesti dall’art. 194 TUEL ai fini della riconoscibilità del suddetto disavanzo quale debito fuori bilancio dell’ente socio.

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