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Coronavirus – Scadenze della Pa ferme fino al 15 maggio tranne urgenze per l’ente, pagamenti ed emergenza
di Arturo Bianco
 
 termini dei procedimenti amministrativi, tranne quelli relativi a pagamenti, alla emergenza sanitaria e alle attività individuate come urgenti dai singoli enti, sono sospesi dal 23 febbraio al 15 maggio e non più fino al 15 aprile (come anticipato sul Quotidiano degli enti locali e della Pa di lunedì). É quanto prevede il decreto legge sul sostegno alla liquidità delle imprese. La disposizione sostituisce, peraltro con una abrogazione espressa, la sospensione dei termini disposta dall’articolo 103 del Dl 18/2020. La nuova norma ripropone pressoché integralmente le disposizioni già in vigore fino al 15 aprile. E infatti dispone la proroga anche dei termini per la maturazione del silenzio-assenso, nonché di quelli per l’avvio e la conclusione dei procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti pubblici, e ancora di quelli di validità delle certificazioni fino al 31 luglio, nonché di quelli per il rilascio di immobili, per i quali la scadenza della sospensione rimane fissata al prossimo 30 giugno.

Si tratta di una norma eccezionale che prende atto della condizione di emergenza e che vuole rallentare l’attività amministrativa; essa consente alle Pa di potere collocare in lavoro agile o in esenzione o di impegnare nella formazione a distanza la gran parte del proprio personale, riducendo il numero di quelli che devono essere in servizio in ufficio.

La sospensione è assai ampia: essa riguarda infatti tanto i procedimenti amministrativi avviati a istanza di parte, quanto quelli aperti d’ufficio. E ancora si estende a qualunque tipo di termine, senza distinzione che sia ordinatorio, perentorio, endoprocedimentale, finale eccetera. Riguarda i procedimenti che al 23 febbraio erano già attivati e quelli che sono stati aperti successivamente. Si estende anche ai termini di maturazione del silenzio-assenso, a partire dalle varie tipologie di dichiarazioni di inizio attività, di segnalazione certificata di inizio attività eccetera.
Le esclusioni dall’ambito di applicazione sono di tre tipi. In primo luogo, tutti i pagamenti: dagli stipendi, ai fornitori esterni, ai contributi. In secondo luogo, tutte le scadenze fissate dalla legislazione speciale che è stata fin qui emanata a seguito della emergenza da Covid-19. In terzo luogo, quelli che l’ente dichiara urgenti, anche a seguito della segnalazione dei soggetti direttamente interessati. L’individuazione di questo ultimo gruppo deve essere effettuata da parte delle singole amministrazioni, ad esempio assumendo come urgenti quelli che determinano conseguenze positive sulle attività imprenditoriali. In questo ambito le Pa devono inoltre assumere tutte le iniziative per garantire comunque il massimo di celerità possibile nello svolgimento della attività amministrativa, a partire dallo svolgimento in lavoro agile anche delle prestazioni necessarie per la conclusione dei procedimenti che non sono stati individuati come urgenti.
La disposizione proroga fino al 31 luglio, e non più fino al 15 giugno, la validità di tutte le certificazioni, attestazioni, concessioni che sono arrivati a scadenza a partire dallo scorso 31 gennaio o che lo arriveranno entro la fine del mese di luglio. Si consente così alle Pa di disporre un rallentamento della attività amministrativa e si evita ai privati il doversi sottoporre a ulteriori trafile burocratiche.
Anche i termini dei procedimenti disciplinari nei confronti di tutti i dipendenti pubblici sono sospesi a partire dal 23 febbraio fino al 15 maggio e non più fino al 15 aprile. Il provvedimento consente una dilazione sia per l’apertura dei procedimenti sia per l’emanazione del provvedimento conclusivo, gli unici due termini che hanno in questa materia una natura perentoria.
Rimane infine fissato, come già nell’articolo 103 del Dl 18/2020, il termine del 30 giugno per la sospensione dei procedimenti esecutivi per il rilascio di immobili, cioè dei cd sfratti.

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