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Il passaggio del dipendente pubblico ad un altro ente per la vincita del concorso pubblico non è un trasferimento
di Federico Gavioli – Dottore commercialista, revisore legale e giornalista pubblicista
 
Non è un trasferimento, ai fini della conservazione dell’anzianità di servizio, il passaggio di un dipendente pubblico da un ente all’altro per effetto della vincita di un concorso pubblico; la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 5677, del 2 marzo 2020, ha respinto il ricorso di una docente nei confronti del Ministero dell’Istruzione.
La nascita del contenzioso del lavoro
Con sentenza del gennaio 2014, la Corte d’appello decidendo sull’impugnazione proposta dalla docente nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Conservatorio di Musica, confermava la decisione di primo grado che aveva respinto la domanda proposta dalla docente stessa di ruolo (decorrenza giuridica 1/11/2004 ed economica 1/1/2005) presso il Conservatorio per l’insegnamento di pianoforte complementare, intesa ad ottenere l’accertamento del suo diritto al riconoscimento della pregressa anzianità di servizio quale docente di scuola media.
I giudici della Corte territoriale rilevavano che, alla data di conferma in ruolo della docente, l’Amministrazione avesse proceduto alla ricostruzione della carriera con il riconoscimento dei servizi pregressi in conformità con la circolare ministeriale n. 78 del 24 marzo 1999, con l’attribuzione a fini giuridici ed economici di anni 14 e mesi 6 di servizio (di cui 4 per servizio di ruolo nella carriera precedente, 9 nel servizio pre-ruolo nella carriera precedente, 1 anno nel servizio di ruolo nella carriera attuale) e di anni 2 e mesi 8 ai soli fini economici.
Con successivo Decreto del novembre 2007 (del quale era eccepita l’illegittimità) il precedente provvedimento era stato modificato con il riconoscimento di una anzianità di servizio di 1 anno, escludendo completamente l’anzianità pre-ruolo e altre anzianità acquisite quale docente di scuola media ritenendo l’Amministrazione che, nella specie, trattandosi di passaggio tra ruoli di diverso comparto, si dovesse fare applicazione dell’art. 3, comma 57, L. n. 537/1993 e dunque si dovesse considerare ai fini della ricostruzione unicamente l’assegno ad personam.
Evidenziava che, stante il tenore dell’indicato art. 3, comma 57, L. n. 537/1993 e dell’art. 202D.P.R. n. 3/1957 nello stesso richiamato, le contestazioni della docente fossero infondate.
Avverso la sentenza sfavorevole la docente ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte territoriale.
L’analisi della Cassazione
La Corte di Cassazione rileva che, con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 3/1957, della L. n. 537/1993 e del D.Lgs. n. 297/1994. In particolare la docente ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato alla fattispecie norme (art. 202D.P.R. n. 3/1957art. 3, comma 57, L. n. 537/1993) riferibili ai casi di passaggio di carriera da parte dei dipendenti statali, compreso il caso dell’accesso per concorso, laddove nella specie andava applicato l’art. 200D.P.R. n. 3/1957, che preclude la possibilità del riconoscimento dell’assegno ad personam ma consente la conservazione dell’anzianità di carriera e di qualifica acquisita.
Per la Corte di Cassazione il motivo di ricorso è infondato.
I giudici di legittimità osservano che la questione oggetto del presente giudizio è se, nell’ipotesi di passaggio dalla scuola media ai ruoli del Conservatorio in forza di pubblico concorso, fosse attribuibile solo la retribuzione di prima fascia nella nuova qualifica maggiorata, rispetto alla retribuzione precedente, del solo assegno ad personam, ai sensi degli artt. 202D.P.R. n. 3/1957 e 3, comma 57, L. n. 537/1993, ovvero se, ai fini della corretta individuazione della fascia stipendiale (prevista in seno al CCNL AFAM) di collocazione a seguito dell’atto di assunzione nel nuovo incarico in virtù di pubblico concorso, fosse riconoscibile per intero la pregressa anzianità quale “maturato economico nel ruolo di provenienza”.
Per i giudici di legittimità corretta è, invero, sul punto la decisione della Corte territoriale che ha ritenuto applicabile alla fattispecie in questione l’art. 202D.P.R. n. 3/1957, per il quale: “Nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione agli impiegati con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera anche se semplicemente economica” innovato dall’art. 3L. n. 537/1993, secondo cui: “Nei casi di passaggio di carriera di cui all’art. 202 del citato testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, ed alle altre analoghe disposizioni, al personale con stipendio o retribuzione pensionabile superiore a quello spettante nella nuova posizione è attribuito un assegno personale pensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra lo stipendio o retribuzione pensionabile in godimento all’atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione”.
Per la Cassazione nel caso di specie ricorre una ipotesi di passaggio tra ruoli di diverso comparto per effetto del superamento di un pubblico concorso.
Per la Cassazione deve rilevarsi l’infondatezza della domanda, interamente incentrata sulla pretesa applicabilità alla fattispecie della disciplina dell’anzianità tutta interna al comparto scuola laddove il passaggio da un comparto ad un altro (avvenuto in epoca successiva alla riforma AFAM – Alta Formazione Artistica Musicale e coreutica), con costituzione di un nuovo rapporto di lavoro per effetto del superamento di un concorso pubblico, non può essere equiparato al trasferimento ai fini della conservazione dei diritti acquisiti, quali la qualifica ed il livello retributivo ad essa connesso.
Come dalla Cassazione già precisato (cfr. Cass. civ. 29 luglio 2009, n. 17645), l’art. 199, D.P.R. n. 3/1957 disciplina il trasferimento di pubblici impiegati da una ad altra amministrazione per esigenze proprie dell’amministrazione.
Dato che il trasferimento avviene per soddisfare esigenze dell’amministrazione, si giustifica la conservazione dell’anzianità di servizio: l’art. 199 prescinde dal superamento di un concorso pubblico e il passaggio da una ad altra amministrazione comporta il trasferimento.
Cosa diversa è il superamento di un nuovo concorso pubblico aperto all’esterno, a cui chi è già dipendente pubblico si sottopone volontariamente, e in posizione di parità con gli altri concorrenti: in tale evenienza, se non vi sono norme specifiche che disciplinano la conservazione dell’anzianità di servizio precedente, chi è già dipendente pubblico concorre in posizione di parità con gli altri partecipanti, e non ha titolo a conservare pregresse anzianità e diritti.
L’art. 200, D.P.R. n. 3/1957, a sua volta, al comma 2, prevede che il Ministro competente può disporre il trasferimento degli impiegati civili da un ruolo ad altro di corrispondente carriera della stessa amministrazione, e, al comma 3, che gli impiegati trasferiti conservano l’anzianità di carriera e di qualifica acquisita, e sono collocati nei nuovi ruoli con la qualifica corrispondente a quella di provenienza e nel posto spettante secondo l’anzianità nella qualifica già ricoperta.
Anche in questo caso la conservazione dell’anzianità maturata riguarda gli impiegati trasferiti.
Non possono invece essere equiparati ai “trasferiti” gli impiegati che superano un nuovo concorso pubblico, contemplati dal comma 1, del medesimo art. 200, a tenore del quale “gli impiegati civili di ruolo, che siano in possesso degli altri necessari requisiti, possono partecipare senza alcun limite di età ai pubblici concorsi per l’accesso a qualsiasi carriera delle amministrazioni dello Stato”.
Le conclusioni
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle Amministrazioni controricorrenti, delle spese di giudizio.

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