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Il FOIA ai tempi del coronavirus
6 aprile 2020, di redazione
Le amministrazioni possono sospendere il FOIA fino al 15 aprile
 
Con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17-3-2020, è stata adottata una previsione di portata generale che interessa anche l’accesso civico generalizzato. L’art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza), al comma 1 stabilisce, tra l’altro, quanto segue: «Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020». Questa previsione, data la sua portata generale, interessa anche i procedimenti in materia di accesso, incluso l’accesso civico generalizzato. Pertanto, ove nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020 siano pendenti richieste di accesso civico generalizzato (o anche di altro tipo), le amministrazioni possono avvalersi della sospensione per il periodo indicato (23 febbraio-15 aprile 2020) del termine di conclusione dei relativi procedimenti. In ogni caso, il medesimo art. 103, comma 1, precisa che «Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati».
Il d.l. n. 18 del 2020 detta anche una norma specifica in materia di accesso, sospendendo dall’8 marzo al 31 maggio 2020 «le risposte alle istanze formulate ai sensi dell’articolo 22 della legge 7 agosto, n. 241, e dell’articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33» (art. 67, comma 3). La disposizione riguarda esclusivamente il settore dell’amministrazione fiscale. Per fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID-19, il Governo ha sospeso, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori al fine di non aggravare i problemi di liquidità di tutti i cittadini (lavoratori, famiglie e imprese etc…), collegandovi anche la richiamata sospensione dei termini di risposta alle istanze di accesso procedimentale (art. 22, legge n. 241/1990), civico semplice (art. 5, comma 1, d.lgs n. 33/2013) e civico generalizzato (art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013).
Il decreto-legge n. 18/2020 è stato trasmesso dal Governo al Parlamento per avviare l’iter parlamentare di conversione in legge. Il disegno di legge di conversione è ora all’esame del Senato (Atto Senato n. 1766).
Seguiranno aggiornamenti sulle eventuali modifiche adottate durante l’iter di conversione in Parlamento del predetto decreto-legge, nonché sugli sviluppi, anche in chiave comparata, legati al tema “FOIA e coronavirus”.
Di seguito alcuni link utili per approfondire:
Fonte: FOIA – Centro nazionale di competenza

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