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Accesso ai documenti amministrativi: il punto dell’Adunanza plenaria su accesso documentale e accesso civico generalizzato, anche rispetto ai contratti pubblici
 
In tema di accesso ai documenti amministrativi:
1) la pubblica amministrazione ha il potere-dovere di esaminare l’istanza di accesso agli atti e ai documenti pubblici, formulata in modo generico o cumulativo dal richiedente senza riferimento a una specifica disciplina, anche alla stregua della disciplina dell’accesso civico generalizzato, a meno che l’interessato non abbia inteso fare esclusivo, inequivocabile riferimento alla disciplina dell’accesso documentale, nel qual caso essa dovrà esaminare l’istanza solo con specifico riferimento ai profili della l. 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»), senza che il giudice amministrativo, adìto ai sensi dell’art. 116 c.p.a., possa mutare il titolo dell’accesso, definito dall’originaria istanza e dal conseguente diniego adottato dalla pubblica amministrazione all’esito del procedimento;
2) è ravvisabile un interesse concreto e attuale, ai sensi dell’art. 22 della l. 241/1990, e una conseguente legittimazione, ad avere accesso agli atti della fase esecutiva di un contratto pubblico da parte di un concorrente alla gara, in relazione a vicende che potrebbero condurre alla risoluzione per inadempimento dell’aggiudicatario e, quindi, allo scorrimento della graduatoria o alla riedizione della gara, purché tale istanza non si traduca in una generica volontà, da parte del terzo istante, di verificare il corretto svolgimento del rapporto contrattuale;
3) la disciplina dell’accesso civico generalizzato, fermi i divieti temporanei e/o assoluti di cui all’art. 53 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 («Codice dei contratti pubblici»), è applicabile anche agli atti delle procedure di gara e, in particolare, all’esecuzione dei contratti pubblici, non ostandovi in senso assoluto l’eccezione contemplata dal comma 3 dell’art. 5-bis del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 («Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»), in combinato disposto con l’art. 53 e con le previsioni della l. 241/1990, che non esenta in toto la materia dall’accesso civico generalizzato, salva la verifica della compatibilità dell’accesso con le eccezioni relative di cui all’art. 5-bis, commi 1 e 2, a tutela degli interessi-limite, pubblici e privati, previsti da tale disposizione, nel bilanciamento tra il valore della trasparenza e quello della riservatezza (la pronuncia afferma altresì che, nel processo amministrativo, può intervenire ad adiuvandum o ad opponendum solo il titolare di una posizione giuridica collegata a, o dipendente da, quella del ricorrente in via principale, e non anche chi sia parte di un giudizio in cui venga in rilievo una quaestio iuris analoga a quella oggetto della causa nella quale s’intende spiegare intervento).

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